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Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 342
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4
ottobre 1999
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997);
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio: composizione
1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: "t.u.", le parole: "dal Ministro del bilancio e della programmazione economica," sono soppresse.
Art. 2.
Raccolta del risparmio da parte di societa'
cooperative
1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' inserita la
seguente:
"c-bis) alle societa' cooperative per la raccolta
effettuata mediante l'emissione di obbligazioni,".
2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' aggiunta la
seguente:
"g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste
dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della
medesima legge.".
3. Nel primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "nelle lettere" sono inserite le parole: "c-bis),".
4. Nel comma 5 dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "lettere c)," sono inserite le parole: "c-bis),".
Art. 3.
Autorizzazione dell'attivita' bancaria
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 t.u. e' inserito il
seguente:
"2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca
autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.".
Art. 4.
Ammissione a socio di banca popolare
1. Nel comma 5 dell'articolo 30 t.u. le parole "di accoglimento o" sono soppresse.
Art. 5.
Ammissione a socio di banca di credito
cooperativo
1. Il comma 5 dell'articolo 34 t.u. e' abrogato.
2. Il comma 6 dell'articolo 34 t.u. e' sostituito dal seguente:
"6. Si
applica l'articolo 30, comma 5.".
Art. 6.
Credito fondiario: estinzione anticipata
1. Il comma 1 dell'articolo 40 t.u. e' sostituito dal seguente:
"1. I
debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il
proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso
onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti
indicano le modalita' di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal
CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.".
2. La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 7.
Garanzie relative al credito agrario e
peschereccio
1. L'articolo 44 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 44
(Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito
peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio
previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito
peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili
dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di
lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e
altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti,
anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e
b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 puo', su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima e' effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario".
Art. 8.
Finanziamenti alle imprese:costituzione di
privilegi
1. Il comma 1 dell'articolo 46 t.u. e' sostituito dal seguente:
"1. La
concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle
imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque
destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il
privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri,
concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di
lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni
comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri,
derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti.".
2. Il comma 3 dell'articolo 46 t.u. e' sostituito dal seguente:
"3.
L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del
codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve
effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha
concesso il privilegio.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 t.u. e' aggiunto il seguente:
"6. Gli
onorari notarili sono ridotti alla meta'.".
Art. 9.
Finanziamenti agevolati e gestione di fondi
pubblici
1. L'articolo 47 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 47
(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - 1. Tutte le
banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti
leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con
l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche
possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente
le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle
misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alla banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.".
2. La stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1 luglio 2000.
Art. 10.
Credito su pegno
1. L'articolo 48 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Credito su
pegno). - 1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su
pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal
regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e
dandone comunicazione alla Banca d'Italia.".
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono gia' abilitate all'esercizio dell'attivita' di credito su pegno.
Art. 11.
Sostituzione della rubrica dell'articolo 52
t.u.
1. La rubrica dell'articolo 52 t.u. e' sostituita dalla
seguente:
"Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati
del controllo dei conti".
Art. 12.
Cessione di rapporti giuridici
1. La rubrica dell'articolo 58 t.u. e' sostituita dalla
seguente:
"Cessione di rapporti giuridici".
2. Il comma 3 dell'articolo 58 t.u. e' sostituito dal seguente:
"3. I
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili
le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti
ceduti".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 58 t.u. e' aggiunto il seguente:
"7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore
dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.".
Art. 13.
Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale delle societa' finanziarie capogruppo
1. Nel comma 1 dell'articolo 63 t.u. le parole: "capo III" sono sostituite dalle parole: "capi III e IV".
Art. 14.
Vigilanza ispettiva
1. Il comma 3 dell'articolo 68 t.u. e' sostituito dal seguente:
"3. La
Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati
comunitari o extracomunitari, puo' effettuare ispezioni presso le societa' con
sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di
competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che la
verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da
un revisore o da un esperto.".
Art. 15.
Requisiti di onorabilita' degli organi
dell'amministrazione straordinaria
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 71 t.u. e' aggiunto il seguente:
"6. Agli
organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai
sensi dell'articolo 26.".
Art. 16.
Gestione provvisoria
1. L'articolo 76 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 76 (Gestione
provvisoria). - 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli
articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1,
e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari
assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi
amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono
frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della
Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1.".
Art. 17.
Accertamento del passivo: rettifica di
citazione
1. Nei commi 2 e 6 dell'articolo 86 t.u. le parole: "d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE" sono sostituite dalle parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Art. 18.
Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la
modifica dell'articolo 58 t.u.
1. Nel comma 2 dell'articolo 90 t.u., dopo le parole: "non sia una banca" sono aggiunte le parole: "o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo".
Art. 19.
Restituzioni e riparti
1. Il comma 1 dell'articolo 91 t.u. e' sostituito dal seguente:
"1. I
commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti
finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare,
alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti
agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari
della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta
amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma
primo, numero 1), della legge fallimentare.".
2. Nel comma 2 dell'articolo 91 t.u. le parole: "d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE" sono sostituite dalle parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Art. 20.
Elenco generale: coordinamento con il decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319
1. Nel comma 1 dell'art. 106 t.u. le parole: "dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC" sono sostituite dalle parole: "dall'UIC".
2. Il comma 5 dell'art. 106 t.u. e' sostituito dal seguente:
"5. L'UIC
indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle
iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB".
3. Il comma 6 dell'art. 106 t.u. e' sostituito dal seguente:
"6. Al fine
di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo'
chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se
necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi,
anche con la collaborazione di altre autorita'.".
Art. 21.
Elenco speciale
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 107 t.u. e' aggiunto il seguente:
"7.
Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano
l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano
le disposizioni dell'articolo 47.".
Art. 22.
Cancellazione dall'elenco
generale:
coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 111 t.u. e' sostituito dal seguente:
"1. Il
Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco
generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106,
comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo
106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto
legislativo.".
2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 t.u. e' soppresso.
Art. 23.
Pubblicita' delle condizioni
contrattuali
1. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 116 t.u. le parole: ", sentite la Banca d'Italia e la Consob" sono soppresse.
Art. 24.
Comunicazioni periodiche alla clientela
1. Nel comma 3 dell'articolo 119 t.u. dopo le parole: "gli estratti conto" sono inserite le parole: "e le altre comunicazioni periodiche alla clientela".
2. Il comma 4 dell'articolo 119 t.u. e' sostituito dal seguente:
"4. Il
cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni".
Art. 25.
Modalita' di calcolo degli interessi
1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla
seguente:
"Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli
interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente:
"2. Il
CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto
corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente.
Art. 26.
Regole generali in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali
1. Nell'articolo 127 t.u., dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"3.
Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono
assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito l'UIC
per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco
generale previsto dall'art. 106.".
Art. 27.
Controlli in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali
1. L'articolo 128 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 128
(Controlli). - 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e
documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorita' indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita', anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.".
Art. 28.
Abusiva attivita' finanziaria
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 132 t.u. e' soppresso.
Art. 29.
Abusivismo bancario e finanziario: denunzia al
pubblico ministero
1. Dopo l'articolo 132 t.u. e' inserito il seguente:
"Art. 132-bis
(Denunzia al pubblico ministero). - 1. Se vi e' fondato sospetto che
una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria o
attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca
d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice
civile.".
Art. 30.
Abuso di denominazione bancaria:
depenalizzazione
1. Nel comma 3 dell'articolo 133 t.u. la parola: "multa" e' sostituita dalle parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" e la parola: "pena" e' sostituita dalla parola: "sanzione".
Art. 31.
Aggiotaggio bancario: rettifica di
citazione
1. Nel comma 1 dell'articolo 138 t.u. le parole: "l'articolo 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157" sono sostituite dalle parole: "l'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Art. 32.
Comunicazioni relative alle partecipazioni al
capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di
intermediari finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni.
1. Il comma 1 dell'articolo 140 t.u. e' sostituito dal seguente:
"1.
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo
periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento
milioni.".
Art. 33.
Sanzioni amministrative pecuniarie: estensione
dell'ambito soggettivo di applicazione
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 144 t.u. e' aggiunto il seguente:
"5. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4
si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.".
Art. 34.
Procedura sanzionatoria
1. L'articolo 145 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 145
(Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente
titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o
l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle
persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le
deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle
sanzioni.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorita' che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' per consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorita' che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubb1icazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Art. 35.
Soggetti operanti nel settore
finanziario
1. Il comma 4 dell'articolo 155 t.u. e' sostituito dal seguente:
"4. I
consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche
costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, ed esercenti le
attivita' indicate nell'articolo 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.
317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo
106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente decreto
legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 155 t.u. sono aggiunti i seguenti
commi:
"5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di
cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in
valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo
106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai
requisiti di onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni
applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita' che
possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro
del tesoro detta altresi' norme transitorie dirette a disciplinare le
abilitazioni gia' concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.".
Art. 36.
Modifica di disposizioni legislative
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 156 t.u. sono aggiunti i seguenti:
"4.
L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal
seguente:
''Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni
dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme
contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero
con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorita' di
pubblica sicurezza.''.
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, e' sostituito dal seguente:
' 3. Le banche e gli altri
intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel
rispetto delle norme che li disciplinano.''.
6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal
seguente:
''Articolo 58 (Obbligazioni delle societa' cooperative). -
1. Le societa' cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni
degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i
presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalita' previste
dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche' a quanto
previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.''.
7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: ''sentita la Banca d'Italia'' sono soppresse.".
Art. 37.
Norme abrogate
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 161 t.u. e' inserito il seguente:
"3-bis.
Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati
fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto
legislativo.".
Art. 38.
Termini per le norme di attuazione
1. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.