D.P.R. n. 455 del 16-08-1999
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1999, n. 284)
Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed in particolare l'art. 21, comma 1;
Visto l'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
Visto l'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1, punti 56 e 57;
Visto l'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno
1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Ritenuto di doversi discostare dal suddetto parere per quanto concerne, in particolare, la
disposizione di cui al comma 4 dell'art. 19, tenuto conto delle obiettive difficolta’ di comprensione
degli aspetti di diritto transitorio connessi alla successione della legge n. 44/1999 alle precedenti
fonti regolatrici della materia e della correlata esigenza di non precludere, in presenza delle suddette
difficolta’ ed avuto riguardo alla natura solidaristica delle provvidenze di cui trattasi, la possibilita’
di fare domanda per la loro concessione tramite la previsione della remissione in termini per i casi
indicati nella citata disposizione, avvalendosi della facolta’ di semplificazione di cui all'art. 1 della
legge n. 50/1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica espresso rispettivamente nelle sedute del 29 luglio 1999 e del 28 luglio
1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per «legge», la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarieta’ per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;
b) per «Comitato», il Comitato di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione e dell'usura previsto
dall'art. 19 della legge;
c) per «commissario», il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed
antiusura di cui all'art. 19, comma 1, della legge;
d) per «fondo», il Fondo di solidarieta’ per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di
cui all'art. 4 del presente regolamento;
e) per «CONSAP», la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita in base
al programma di riordino delle partecipazioni dello Stato approvato ai sensi dell'art. 16 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
f) per «elargizione», la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno
subito da soggetti danneggiati da attivita’ estorsive previsto dalla legge;
g) per «mutuo», il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'art. 14
della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 2
Composizione, funzionamento e compiti del Comitato.
1. Il Comitato, composto secondo le modalita’ stabilite dall'art. 19 della legge e costituito con
decreto del Ministro dell'interno, è presieduto e convocato dal commissario, con le modalità
stabilite dallo stesso Comitato. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale, nel quale
il voto contrario dei componenti dissenzienti è riportato nominativamente solo su loro espressa
richiesta.
2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge,
si provvede alla nomina di un supplente.
3. Ai fini della regolare costituzione delle sedute del Comitato è richiesta la presenza di almeno
uno dei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19 della legge e di almeno quattro dei
membri previsti dalle lettere c) e d) dello stesso articolo.
4. Ai fini di cui all'art. 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni s'intendono le
associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 13, comma 2, della
legge.
5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti aventi
diritto al voto.
6. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'art. 3 con compiti di
supporto tecnico e di verbalizzazione.
7. Oltre i compiti previsti dai successivi articoli il Comitato approva, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento
alle domande non definite, indicandone i motivi, e alle principali questioni interpretative ed
applicative delle disposizioni normative concernenti la concessione della elargizione o del
mutuo comprensiva di eventuali proposte di modifica delle stesse. La relazione è trasmessa dal
commissario al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla gestione del fondo di cui
all'art. 5, comma 3, lettera e).
Art. 3.
Ufficio di supporto del Comitato.
1. I compiti di assistenza tecnica e supporto del Comitato, nonche’ di gestione del rapporto con la
CONSAP di cui all'art. 21, comma 1, lettera d), della legge sono attribuiti ad un ufficio della
Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno.
Art. 4.
Individuazione del capitolo di spesa.
1. I fondi di cui all'art. 18, comma 1, della legge e di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, sono unificati in un fondo denominato «Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno.
2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarieta’ per le vittime delle richieste estorsive ai sensi
dell'art. 18, comma 1, della legge e quelle che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime
dell'usura ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, confluiscono nel
fondo di cui al comma 1 del presente articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto
nell'unità previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno, previa riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per la parte versata nello stato di previsione dell'entrata.
3. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalità e i tempi che
verranno determinati nella concessione prevista dal successivo art. 5.
Art. 5.
Rapporto concessorio con la CONSAP.
1. Con decreto del Ministro dell'interno (seguono alcune parole non ammesse al «Visto» della
Corte dei conti), è approvata la concessione per la gestione del fondo da parte della CONSAP.
La concessione ha la durata di tre anni ed è rinnovata, alla scadenza, per un eguale periodo, con
le stesse modalità.
2. La concessione di cui al comma 1 si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale
concessionaria, l'esecuzione dei decreti adottati dal commissario ai sensi dell'art. 15, la gestione
di cassa e patrimoniale del fondo, la conservazione della sua integrità, anche attraverso il
controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge delle somme erogate a titolo
di elargizione o di mutuo, la liquidazione delle spese relative alle attività di informazione per
garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime, nonché al principio di garantire
la verifica periodica, da parte dell'Amministrazione concedente, della corrispondenza della
gestione del fondo alle finalità indicate dalle leggi istitutive.
3. Ai fini di cui al comma 2 la concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio
concernenti:
a) l'erogazione dell'elargizione, la stipula dei contratti di mutuo, la liquidazione, anche tramite
apposite convenzioni con le banche, delle somme concesse a mutuo, la riscossione e il
recupero delle relative rate di ammortamento assicurando in ogni caso il rispetto della natura
gratuita e delle finalità del mutuo, dei divieti stabiliti dall'art. 14 della legge 7 marzo 1996,
n. 108, e dell'ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di
utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso art. 14, comma 5;
b) la ripetizione, nei casi di revoca, delle somme erogate nonché l'esercizio del diritto di
surroga previsto dall'art. 14, comma 2, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
c) la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'art. 15, commi 2 e 3,
della legge, ai fini della proposta al Comitato delle deliberazioni di revoca o di sospensione,
in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo;
d) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare al sostenimento delle
spese di gestione ordinaria, nonchè sulla base degli elementi forniti dal commissario, ai
compensi da corrispondere per le prestazioni professionali di cui all'art. 11, comma 2,
nonché, alle spese per le attività di informazione, nei limiti di cui all'art. 6, comma 4;
e) la presentazione al commissario del rendiconto annuale, approvato dal consiglio di
amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del fondo
e da una relazione sulla attività svolta.
4. La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che
alimentano il fondo, nonché i termini e le modalità con i quali il commissario provvede
all'approvazione della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle
altre finalita’ indicate nel comma 3, lettera d), del presente articolo.
Art. 6.
Attività di informazione.
1. Il commissario predispone un programma di informazione sui danni sociali provocati dai
fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravità dei loro riflessi sull'economia e finalizzato a
promuovere la massima conoscenza delle misure di sostegno e di assistenza, previste dalla
normativa vigente, in favore delle vittime dei relativi reati.
2. Le campagne d'informazione possono consistere nella pubblicazione sugli organi di stampa e
nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di
materiale informativo da destinare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
alle organizzazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali, commerciali ed artigianali e
agli ordini professionali, nonche’ in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione.
3. Le campagne d'informazione sono realizzate dal commissario, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
4. Le spese necessarie per la realizzazione delle campagne di informazione previste dal presente
articolo, per la parte in cui sono poste a carico del fondo, sono liquidate dalla CONSAP.
Art. 7.
Termine di presentazione della domanda.
1. La domanda per la concessione dell'elargizione è presentata, salvo quanto previsto dall'art. 13,
commi 4 e 5, della legge, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data
della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari
sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per
finalità estorsive.
2. Per la concessione del mutuo il termine per la presentazione della domanda è di centottanta
giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza
dell'inizio delle indagini.
Art. 8.
Presentazione della domanda.
1. Le domande di cui all'art. 7 sono presentate o inviate con plico raccomandato con avviso di
ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 della legge o da quelli di cui all'art. 14,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si è verificato
l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto.
2. La data di presentazione o di spedizione delle domande è immediatamente comunicata dal
prefetto al Comitato, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto,
ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto
dall'ufficio di cui all'art. 3.
Art. 9.
Contenuto e documentazione della domanda di elargizione.
1. La domanda, sottoscritta dal presentatore, per la concessione dell'elargizione contiene:
a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell'art. 3 o dell'art. 6 della
legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;
b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle
richieste estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto
indicato dall'art. 7, comma 1;
c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire,
specificandone la data, alle predette richieste;
d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 4, comma 1,
lettere b) e c), della legge, di aver riferito all'autorita’ giudiziaria o di polizia tutti i
particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero che ricorrono le condizioni di cui all'art. 4,
comma 2, della legge;
e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e circostanze da cui si desuma il
relativo nesso di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale, aventi
finalità estorsive;
f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni,
l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni
precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione
ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è
riferita alla data d'inizio dell'attività;
g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;
h) l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;
i) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni, specificando
se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione
della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato
o di cui comunque il medesimo sia beneficiario,
b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in
conseguenza dell'evento lesivo;
c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da società, rispettivamente
copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti
l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita
alla data d'inizio dell'attività;
d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della
richiesta;
e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio
nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre
associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 13, comma 2, della legge.
3. Nei casi previsti dall'art. 6 della legge, la domanda contiene, altresì, la dichiarazione
dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione
ambientale è stato cagionato per il raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 6, comma 1,
lettere a) e b), della legge.
4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il commissario, e disponibili presso l'ufficio
relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la
domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita
l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.
5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile ne informa
tempestivamente il Comitato ai fini delle conseguenti determinazioni.
6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è riferita al soggetto deceduto, per le domande
presentate ai sensi dell'art. 8 della legge, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande
presentate ai sensi dell'art. 7 della legge.
7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'art.
8 della legge le dichiarazioni del comma 1, lettere c), d) ed h), sono riferite anche al soggetto
deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della legge.
Art. 10.
Contenuto e documentazione della domanda di mutuo.
1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal presentatore, contiene:
a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato d'usura;
b) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui
l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato dall'art. 7, comma 2;
c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 4, comma 1,
lettere b) e c), della legge, e di aver riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali
si abbia conoscenza;
d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri
vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati
guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di
riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali;
e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle
modalità di erogazione della stessa;
f) l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la
specificazione dei motivi dell'urgenza.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;
b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di
reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia legale;
c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi
dell'urgenza. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 4 e 5.
Art. 11.
Istruttoria della domanda.
1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e può
avvalersi della facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente copia della
documentazione di cui all'art. 17, comma 3, della legge, alle condizioni e nei limiti ivi indicati.
Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del
pubblico ministero compente.
2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto può avvalersi, altresì,
della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici
ovvero, valutatane la necessità d'intesa con il commissario, di consulenti scelti fra gli iscritti
nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile. Il relativo compenso è posto a carico del fondo, in ragione dell'oggetto della
domanda, ed è liquidato dalla CONSAP in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici
nel processo civile.
3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento
sanitario di cui all'art. 12, invia al Comitato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei
presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonche’ sull'entità
del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di
particolare complessità dell'istruttoria, il termine è prorogato di trenta giorni. 4. Nei casi di
richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo il prefetto invia un rapporto iniziale entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge.
Art. 12.
Accertamento sanitario.
1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra il
fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione
della capacità lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio
sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'art. 165 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, trasmettendo la
documentazione necessaria.
3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il
prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica,
quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si
pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.
4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso,
quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è,
altresì, richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia
da escludere la natura estorsiva del fatto.
Art. 13.
Deliberazione sulla domanda.
1. Il Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto del
prefetto, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di
procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.
3. Il Comitato delibera, altresì, sulla richiesta di riesame di cui all'art. 14, comma 2, della legge,
entro trenta giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.
Art. 14.
Provvisionale.
1. Il Comitato delibera sulla richiesta della provvisionale in modo da consentire il rispetto del
termine indicato dall'art. 17, comma 2, della legge. 2. Nei casi di richiesta della provvisionale di
cui all'art. 10, comma 1, lettera f), si applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge. In tal caso
la provvisionale puo’ essere concessa fino al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo
del mutuo ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 108/1996.
Art. 15.
Adozione del decreto.
1. La concessione dell'elargizione e del mutuo è adottata immediatamente dopo la delibera del
Comitato, con decreto motivato, dal commissario che ne da’ contestuale comunicazione al
prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La
concessione della provvisionale è adottata, con le stesse modalità, entro il termine di cui all'art.
17, comma 2, della legge.
2. Il decreto è, altresì, trasmesso alla CONSAP per gli adempimenti previsti dalla concessione di
cui all'art. 5.
Art. 16.
Revoca e sospensione.
1. Le deliberazioni del Comitato di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono
adottate nelle ipotesi indicate dall'art. 16, comma 1, della legge e dall'art. 14, comma 9, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dei commi successivi.
2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il
danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di
archiviazione, il Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza,
ancorché non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame
della domanda ai fini della eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione
precedentemente assunta, anche con riguardo all'entità dell'elargizione o all'ammontare del
mutuo.
3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale è, altresì, revocata se nel procedimento
penale per il delitto di usura in cui è parte offesa, ed in relazione al quale ha proposto la
domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato
con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo o della provvisionale è sospesa fino all'esito di tale
procedimento.
4. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, la segreteria della procura della Repubblica
competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di
usura, comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del
Comitato, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo
o della provvisionale. La deliberazione del Comitato è assunta nei dieci giorni successivi al
ricevimento della comunicazione del prefetto.
5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di revoca e di sospensione di cui al presente
articolo si osservano le disposizioni di cui all'art. 15.
Art. 17.
Limiti alla concessione della elargizione e del mutuo.
1. L'elargizione è concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti
dagli articoli 7, 9 e 11 della legge ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle
disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, è
commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli
altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.
3. Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai
sensi degli articoli 9, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettera d). Se non può essere
determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto
conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalità
estorsive con le quali è stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui
all'art. 10, comma 1, lettera d), non è consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggiore
importo del mutuo e l'elargizione.
5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso
evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente
concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti. 6.
Qualora, in applicazione della predetta legge n. 302, sia stato conferito assegno vitalizio, si
procede alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.
Art. 18.
Speditezza e riservatezza del procedimento.
1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti
disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a
criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei
principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.
2. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d'ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata
la pubblicazione, e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza.
Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della documentazione e delle
comunicazioni tra gli organi interessati.
3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'art. 13 della legge, il Consiglio nazionale
dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonché le associazioni od
organizzazioni indicate nel predetto articolo, conservano i dati indispensabili all'identificazione
dei soggetti interessati con modalità tali da assicurare la massima riservatezza, e per un periodo
di tempo, comunque, non superiore a quello di definizione del procedimento.
4. Su richiesta dell'interessato, il prefetto e il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del
procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.
Art. 19.
Disposizioni transitorie.
1. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
2. Le domande ripresentate ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge o presentate ai sensi dell'art.
24, comma 1, della legge sono sottoposte al Comitato dopo l'entrata in vigore del regolamento.
3. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
4. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
Art. 20.
Abrogazioni.
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396 e successive
modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51.
Art. 21.
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con
esclusione dell'art. 5, comma 1, limitatamente alle parole «di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato»; dell'art. 19, commi 1, 3 e 4, ai sensi della deliberazione della sezione del
controllo del 25 novembre 1999.