Kipling s.a.s. Interessi Usurari

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Kipling s.a.s. - Contenzioso bancario ed interessi usurari

Lo Studio Kipling è stato il primo studio professionale in Italia ad occuparsi esclusivamente di anatocismo, usura bancaria ed interessi usurari, acquisendo così alta specializzazione e professionalità, tali da garantire alla clientela piena affidabilità e serietà.
Per i calcoli effettuati nelle perizie su c/c bancari e mutui vengono utilizzate procedure informatiche altamente professionali, di esclusiva proprietà della Kipling s.a.s., registrate alla SIAE, uniche in Italia ad aver ottenuto la certificazione di conformità dall' Istituto di Scienza e Tecnologia "A. Faedo" del CNR di PISA (certificazione N° SAB/001/06/004) . I nostri software, unitamente alla competenza professionale specifica del nostro staff, consentono la ricostruzione e l' analisi del rapporto bancario attenendosi strettamente al codice civile, al T.U.B., all' art. 25 D.lgs. 342/99, alla delibera del CICR del 09/02/2000, all' art. 1 L. 108/96 ed all' art. 644 del codice penale.
Inoltre, il nostro staff assiste il cliente e, se richiesto, il professionista, sia in fase di contenzioso giudiziale che in fase conciliativa, così come previsto dall'art. 696 bis c.p.c. La nostra visibilità e garanzia sono i nostri clienti.



Info su TEG e Interessi Usurari


Preliminarmente è opportuno precisare che, il TEG (acronimo di tasso effettivo globale) è il costo complessivo sostenuto dal correntista per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà della banca. Esso è espresso in valore assoluto ed in percentuale ed è utilizzato per verificare se la banca abbia applicato interessi usurari ad una apertura di credito.

Il TAEG, (acronimo di tasso annuo effettivo globale), utilizzato per determinare il costo complessivo sostenuto dal fruitore di un prestito, finanziamento, ecc. (credito al consumo) anch'esso espresso in valore assoluto ed in percentuale ed è utilizzato per verificare se il tasso sottoscritto in contratto supera il tasso soglia usura e quindi genera interessi usurari.

Il TAEG proviene direttamente dalla direttiva 87/102/CEE ed è utilizzato per determinare il costo effettivo dei finanziamenti con restituzione rateale o comunque dei finanziamenti a tempo determinato, per i quali, al momento della sottoscrizione, sono noti il periodo di durata del prestito unitamente alle spese, commissioni, interessi, assicurazioni, provvigioni ecc.

Il TAEG, pertanto, è determinabile all'atto della sottoscrizione del finanziamento, in quanto ognuna delle variabili, che compongono la formula indicata dalla Banca D'italia per la sua determinazione, è resa nota all'atto della firma, e quindi prima dell'erogazione del finanziamento. Infatti la Legge impone che nel contratto sia indicato in maniera chiara e ben visibile il TAEG applicato al finanziamento al fine di evitare che il fruitore del finanziamento possa corrispondere all'istituto di credito interessi usurari.

Per quanto concerne il TEG, quindi verificare se sono stati applicati interessi usurari, invece, è determinabile solo alla fine del rapporto, o comunque alla sua interruzione, in quanto solo in sede conclusoria è possibile determinare l'entità e la tipologia di tutti gli elementi che hanno caratterizzato i costi attinenti l'apertura di credito.

Inoltre solo in tale circostanza è possibile quantificare la quantità di denaro di esclusiva proprietà della banca realmente utilizzata dal correntista (da non confondersi con l'accordato). Si determina quindi il TEG al fine di verificare se sono stati addebitati interessi usurari applicando la più che nota formula indicata dalla Banca D'italia :

 interessi x 36500 oneri x 100
TEG =-----------------------+---------------
 numeri debitori accordato

Dopo aver quantitativamente determinato gli elementi che compongono la formula indicata dalla BANCA D' ITALIA è possibile determinare il TEG e quindi verificare se il correntista abbia corrisposto alla banca interessi usurari. Tale calcolo, così effettuato, rispetta il dettato dell'art. 1 della Legge 108/96 e dell'art. 644 del c.p..
Infatti, vengono presi in considerazione tutti gli oneri sostenuti dal correntista, C.M.S. inclusa, sostenuti per il godimento di una determinata somma di denaro (capitale) di proprietà della banca.

Tale computo ha lo scopo di rappresentare l'effettivo costo sostenuto dal correntista per godere di una determinata quantità di denaro di esclusiva proprietà della banca nel pieno rispetto dell'art. 644 del c.p.. Naturalmente il TEG così determinato non può essere preso in considerazione per una comparazione oggettiva con il TEG pubblicato sulla G.U. aumentato del 50% come per legge, in quanto la pubblicazione sulla G.U. avviene trimestralmente a partire dal 01/04/1997 e, come a tutti noto, tale rilevazione non contiene la C.M.S. Infatti, questa è rilevata e pubblicata separatamente anch'essa sulla G.U.. Ove si voglia raffrontare il TEG applicato al c/c con il TEG pubblicato sulla G.U. è peculiare partire da dati omogenei; è pertanto necessario determinare il TEG applicato ad ogni singolo trimestre con le medesime modalità descritte in precedenza e prendendo in considerazione il solo capitale goduto dal correntista e non un capitale pregno di competenze riferite a periodi precedenti ed escludendo la C.M.S.; il calcolo così effettuato è in grado di verificare se sono stati addebitati interessi usurari e rispetta la normativa vigente e si attiene a quanto indicato dalla stessa Banca D'italia.

Nel caso in cui si voglia contenere il TEG entro i limiti previsti dalla Legge, è sufficiente utilizzare al denominatore della prima parte della formula i numeri calcolati dalla stessa banca in sostituzione dei numeri capitale. Chiaramente tale computo non fa altro che riproporre fedelmente il calcolo effettuato dalla stessa banca eludendo così l'addebito di eventuali interessi usurari.
In questo modo si sarebbe eliminata ogni e qualsiasi interpretazione di parte e non sarebbe stato necessario determinare eventuali interessi usurari addebitati dalla banca.

Nello stesso modo però si sarebbe ottenuto un risultato sicuramente inesatto poiché derivante dall'uso di dati totalmente difformi da quanto previsto dalla Legge 108/96. E' oltremodo importante osservare che, per determinare gli interessi usurari, il legislatore ha ritenuto opportuno aumentare del 50% il TEG riportato in G.U. Tale aumento di percentuale, "incredibilmente elevata", scaturisce dal fatto che per la rilevazione del TEG, i dati rilevati trimestralmente dalle banche e comunicati alla BANCA D'ITALIA, non "evidenziano" né il capitale effettivamente goduto dal correntista (sarebbe impossibile poterlo indicare, anche se rappresenta un elemento indispensabile per determinare gli interessi usurari) né tanto meno gli interessi generati dalla valuta, dall'anatocismo, dalla C.M.S., dalle spese ecc.

Detti criteri di "rilevazione", operazione ben diversa dalla "determinazione", trovano unica giustificazione nell'esigenza di omogeneità statistica della BANCA D'ITALIA; diversamente, per la determinazione del tasso usurario, sarebbe stato sufficiente superare il tasso rilevato e pubblicato in G.U. senza che tale valore fosse maggiorato in maniera così macroscopica.

Indipendentemente da qualunque disquisizione tecnico/giuridica, da quanto espresso discende chiaro, che il costo del denaro (TEG), su base annua, scaturisce da tutti gli oneri sostenuti dal correntista per godere di una determinata somma di denaro per un periodo ben definito.
Tale affermazione è confermata dalla normativa vigente in materia di usura, la quale stabilisce i criteri da seguire per la determinazione del TEG, ovverosia quelli dettati dall’art. 644 del c.p. in merito ad interessi usurari e dal comma 1 dell'art. 1 della legge 108/96, i quali riprendono quelli seguiti per il calcolo del TAEG e previsti dall'art. 122, comma 1 del T.U. della legge bancaria.


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J.C. Chandler

"C'è un solo uomo che può chiamarsi eticamente imprenditore: quello che rispetta le regole e non ha paura di farle rispettare, andando sino in fondo con aiuti e strumenti intelligenti"