LEGGE 7 marzo 96, n. 108.
Pubblicata nella G.U. 8 marzo 96, n. 58
Disposizioni in materia di usura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la Seguente legge:
Articolo 1
l. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
"ART. 644 - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità
facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso
usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli
altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e
al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero
all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un
terzo alla metà:
- se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale,
bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie
o aziendali o proprietà immobiliari;
- se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale;
- se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo
alla misura di prevenzione della. sorveglianza speciale durante il periodo
previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata
l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo,
è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del
reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la
disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli
interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
Articolo 2
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio
italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale
di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo
nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie è effettuata annualmente con decreto dei Ministro del tesoro, sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo
nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro
ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella
rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle
operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale,
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il
credito è compreso, aumentato della metà.
Articolo 3
La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata
entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima
rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo Articolo 2. Fino alla
pubblicazione di cui ai comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo
644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere. sotto qualsiasi
forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto
e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario,
risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si
trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o
altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un
compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta
sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
Articolo 4
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 dei codice civile è sostituito dal
seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti
interessi".
Articolo 5
1. Nell'articolo 132, comma 1, dei decreto legislativo 1° settembre 1991, n.
385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
anni".
Articolo 6
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. introdotto dall'articolo 2 dei decreto-legge
20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994. n. 501.
Articolo 7
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis,"
è inserita la seguente: "644,".
Articolo 8
1. Nella lettera f) dei comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura
penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono inserite le
seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria,".
2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole:
"dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis e 648-ter dei codice penale, "
sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui agli articoli 629, 644,
648-bis e 648-ter del codice penale,".
Articolo 9
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo
comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività
delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste
dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter dei codice penale, ovvero quella di
contrabbando sono sostituiti dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei
numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una
di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice
penale, ovvero quella di contrabbando".
2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " ovvero di persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis
e 648-ter del codice penale," sono. sostituite dalle seguenti: "ovvero di
persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel
comma 2, ";
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis
e 648-ter del codice penale, " sono sostituite dalle seguenti: "persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter dei codice penale, ".
Articolo 10
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono
costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui
all'articolo 15.
Articolo 11
1. Prima dell'articolo 645 dei codice penale è inserito il seguente:
" ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura). - "La
prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia
degli interessi che del capitale ".
Articolo 12
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio
1990";
- nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha
conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali
appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna
delle finalità indicate nell'articolo 1";
- nell'articolo 4:
- al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
"dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono
aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2bis";
- dopo il comma 2, é inserito il seguente:
"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato
comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non
può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo
apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione
di valore dell'avviamento commerciale";
- al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego
delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o
danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme già
corrisposte non sono state impiegate per fìnalità estranee all'esercizio
dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei
limiti della dotazione finanziaria dei Fondo di solidarietà per le vittime
dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419 dei 1991,
e successive modificazioni.
Articolo 13
1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modifìcazionì, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato alla data
di entrata in vigore della presente 1egge, possono essere presentate, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verifìcatisi tra il 1° gennaio 1990 e il 2
novembre 1991, il termine fìssato dal medesimo articolo 3 del citato
decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5 comma 2, del citato
decreto-legge n.419 dei 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è
stato proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i termini fissati a
pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali
ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei ministri senza tener
conto del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno
patrimoniale.
Articolo 14
1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le
vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non
superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime dei delitto di
usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è
surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio
nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia prima di tale momento, può essere
concessa previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non
superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando
ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può
essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero
dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle
notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in
corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del
delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari
corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore
quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di
riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla
vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati
guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro
il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'invio
delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano
di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di
reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In
nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere
utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a
qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della
istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può
procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore
di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di
prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto
reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fìno
all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata
altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
c) e d), del citato decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo
se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed
in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti
sia in corso procedimento penale, la concessione dei mutuo è sospesa fino
all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e
della provvisionale ed al recupero, delle somme già erogate nei casi seguenti:
- se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il
mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di
archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento
o di assoluzione;
- se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono
utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
- se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo
previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti
verificatisi a partire dal l° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente
articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità dei Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
- da uno stanziamento a carico dei bilancio dello Stato pari a lire 10
miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997, al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fìni del bilancio triennale 1996-1998. al capitolo
6856 dello stato di previsone dei Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
- dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644,
sesto comma, del codice penale;
- da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui
all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Articolo 15
1. E' istituito presso il Ministero dei tesoro il "Fondo per la prevenzione
dei fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con
quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996,
1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per
l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai
consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi",
istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini
professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed
associazioni riconosciute per la prevenzione dei fenomeno dell'usura, di cui al
comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle
seguenti condizioni:
- che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi
ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti
di credito che concedono finanziamento a medio termine e all'incremento di
linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a
elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad
almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza
della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;
- che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali
contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi
speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del
fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del
tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro
per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime
fondazioni e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura
prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di
favorire l'erogazione di finanziamento a soggetti che, pur essendo meritevoli in
base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso
al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e
le associazioni per la prevenzione dei fenomeno dell'usura esercitano le altre
attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei
contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da
rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di
gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello
stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 1 si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo16
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di
finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai
soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero dei tesoro, che
si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
è specifìcato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate
le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonchè le forme di
pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il
venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli
obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al
comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dei decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo
svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata
all'indicazione, nella pubblicità medesima. degli estremi della iscrizione
nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto
nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli
intermediari finanziari, ai promotori fìnanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 5 comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese
assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di
attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia,
indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non
abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con
l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di
lire.
Articolo 17
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale
il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad
ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su
istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo,
entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in
camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti
cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse
entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della
corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli
effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la
cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro
informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La
cancellazione dei dati del protesto è disposta dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non
oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa
istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione
Articolo 18
1. Su istanza dei debitore che sia parte offesa del delitto di usura il
presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la
sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a
seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte
dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona,
quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o
cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di
usura con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 7 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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