Determinazione dell'interesse di mora per i mutui fondiari edilizi.
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 6 giugno 1991, n. 175, recante revisione della normativa in
materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche;
Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, della suddetta legge, il quale
stabilisce che la misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari
viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione della misura del suddetto
tasso di mora al fine di ottenere che l'efficacia sanzionatoria del medesimo
sia tempestivamente esplicata in relazione alle mutevoli condizioni del mercato;
Ritenuto che tale tasso possa essere determinato in misura pari al tasso
di riferimento e al tasso contrattuale con una maggiorazione di quattro punti,
rispettivamente per i mutui agevolati e per quelli ordinari;
Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di consentire
una sollecita applicazione della misura del ricordato tasso di mora, e con
l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio nella sua prossima adunanza;
Decreta:
1. Gli interessi di mora da corrispondersi agli istituti di credito fondiario
ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti nella seguente
misura:
a) per le operazioni di mutuo agevolato, tasso di riferimento, fissato con
decreti del Ministro del tesoro per il primo e per il quarto bimestre di
ogni anno, maggiorato di quattro punti;
b) per le operazioni di mutuo ordinario, tasso di interesse contrattuale
maggiorato di quattro punti.
Sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascuno dei
suindicati decreti si applica la misura degli interessi vigenti per il semestre
precedente.
2. La misura degli interessi di mora determinata ai sensi del precedente
art. 1 si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, nonché, a partire dal medesimo giorno, ai contratti già
in essere
nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'istituto
mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito.