Usura Mutuo
Secondo la giurisprudenza della Cass Civ. Sent. 350/2013 l’interesse pattuito è ritenuto usurario a norma dell’art. 1 comma 4 della L. 108/96 se superiore al tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto.
Ai fini dell’accertamento deve tenersi conto della maggiorazione in caso di mora, giacchè sono usurai gli interessi eccedenti il tasso soglia usura al momento in cui sono convenuti o promessi. Quindi rientrano in tale fattispecie normativa anche gli interessi moratori – Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29:
“il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” – (Cass., n. 5324/2003)
Pertanto alla luce di tali pronunce nel caso che siano convenuti interessi usurai (nei rapporti di mutuo, leasing, finanziamento) – tenuto conto anche del tasso di mora – tali interessi non sono dovuti.
Kipling Revisione Bancaria