La segnalazione in Centrale Rischi è causa di grave pericolo per la società segnalata.
La seconda sezione civile del Tribunale di Napoli con Ordinanza del 15 giugno, pronunciata nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ha riconosciuto “evidente il concreto pericolo che una tale segnalazione possa restringere gravemente l’accesso al credito”, conseguentemente il Giudice ha ordinato alla banca segnalante la cancellazione della segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia condannando l’istituto di credito al rimborso delle spese.
La vicenda trae origine dal mancato riconoscimento da parte della banca delle condizioni oggetto di rinegoziazione dell’originario contratto di mutuo, certamente, di maggior favore per la mutuataria.
In sostanza, l’istituto di credito ha ritenuto inefficace l’accordo di rinegoziazione assumendo che lo stesso fosse subordinato alla prestazione di nuove garanzie. In ragione di tanto, la banca ha segnalato alla Centrale Rischi la società quale soggetto che “non onora debiti non contestati da più di 180 giorni” (codice Centrale Rischi 831) presupponendo che essa non avrebbe rispettato le condizioni originariamente concordate.
Il difensore della società, Avv. Emilio De Stefano, ha dunque evidenziato – in via d’urgenza con ricorso ex art. 700 c.p.c. – la gravità della situazione lamentando, quale presupposto fondante dell’azione, il grave pericolo per la reputazione creditizia della società ed il conseguente restringimento dell’accesso al credito. Il Tribunale ha riconosciuto le ragioni della ricorrente indennizzandola delle spese.
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