È obbligatorio autorizzare la banca all’addebito degli interessi oppure no?
Comunicazioni per l’autorizzazione all’addebito degli interessi, che fare? È obbligatorio firmare i moduli bancari oppure no?
“Facta lex inventa fraus” recita un detto latino perfettamente calzante a quanto sta avvenendo in queste ore.
Chiariamo immediatamente che non vi è alcun obbligo di sottoscrizione dei moduli che autorizzano la capitalizzazione degli interessi e competenze, nota come anatocismo, che in questi giorni sono sottoposti ai correntisti da parte degli istituti di credito italiani.
Non è obbligatorio sottoscrivere alcuna clausola che autorizzi la banca “preventivamente” all’addebito delle competenze, perché la legge non prevede tale obbligo. Infatti, l’art. 120 T.U.B., come recentemente modificato, consente la possibilità al correntista-cliente di concedere tale autorizzazione, ma non lo obbliga, né prevede conseguenze nel caso che l’autorizzazione sia negata, anzi.
L’autorizzazione è finalizzata a far conseguire agli istituti di credito quanto la legge espressamente vieta, ossia l’addebito di interessi anatocistici.
Talvolta, la lettura di alcuni dei moduli offerti ai correntisti, offre la rappresentazione della realtà in termini diversi, dipingendo fosche conseguenze nel caso di mancata autorizzazione.
Penso in particolare alla comunicazione di un primario istituto di credito in cui si legge:
“Cosa succede se non autorizza la banca ad addebitare? … l’addebito in conto degli interessi debitori comporta alcune conseguenze di cui essere consapevoli: infatti qualora il pagamento degli interessi non avviene puntualmente al 1 marzo, la banca potrà calcolare interessi di mora in ragione di ritardato pagamento. Inoltre, il mancato ritardato pagamento potrà essere oggetto di segnalazione, in base all’importo e alle caratteristiche della posizione debitoria, nella centrale rischi di Banca d’Italia e/o nei sistemi di informazioni creditizie cui la banca aderisce.” (cfr modulo all. 01)
È evidente che la lettura del testo qui riportato induce a valutazioni che possono essere fuorvianti per il cliente, il quale è indotto a credere di dover pagare interessi di mora già dal 1° marzo e di essere pregiudicato da una segnalazione in Centrale Rischi, che se posta in essere solo per non aver autorizzato la banca a praticare l’anatocismo, in deroga all’art. 120 TUB, sarebbe certamente illegittima.
Nulla di più lontano dal vero.
A tale proposito viene in soccorso la legge, in particolare gli art. 119 e 120 del T.U.B.
Secondo quanto è stabilito nella nuova disciplina, l’addebito degli interessi è possibile solo dal momento in cui tali poste (gli interessi calcolati dalla banca) divengono esigibili. La formulazione dell’articolo 120 T.U.B. chiarisce che gli interessi sono esigibili dal 1 marzo dell’anno successivo all’anno in cui sono maturati. Ma ciò non è sufficiente, infatti, affinché gli interessi siano “esigibili” in concreto è necessaria una sorta di approvazione, quanto meno in forma di silenzio assenso, da parte del correntista-cliente.
L’articolo 119 T.U.B. chiarisce che l’estratto conto si intende approvato “in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, trascorsi 60 giorni dal ricevimento”.
È dunque evidente che affinché gli interessi siano concretamente “esigibili” è necessario che il correntista-cliente sia informato da parte della banca circa il loro concreto ammontare, e solo in mancanza di contestazione nei 60 giorni dalla comunicazione (successiva al 31/12 di ogni anno) che la banca abbia effettuato, questi possano essere pretesi in pagamento, e solo allo scadere dei 60 giorni ed in data successiva al 1° marzo possono essere addebitati in conto capitale.
Al contrario, in presenza di autorizzazione “preventiva” gli interessi sono esigibili fin da subito.
Allo stesso modo, occorre computare il termine per la decorrenza degli interessi di mora. Infatti, la mora è dovuta solo all’esito del mancato pagamento degli interessi corrispettivi e più in generale delle competenze.
In sintesi, alla mancata sottoscrizione del modulo non conseguono le nefaste conseguenze prospettate nella comunicazione, invece l’autorizzazione anticipa i tempi di esigibilità degli interessi ed autorizza l’anatocismo anticipatamente rispetto ai termini di legge.
L’autorizzazione “preventiva” agevola la banca, che non deve preoccuparsi di effettuare le comunicazioni previste per legge nei termini che la legge stessa pone. Tanto, perché la banca è preventivamente autorizzata dal cliente già dal 31/12 di ogni anno all’addebito degli interessi in conto capitale.
Inoltre è opportuno sapere che tali “autorizzazioni” non costituiscono “adeguamento” alla nuova disciplina dettata dall’art. 120 del T.U.B., ma, come chiarito, rappresentano piuttosto un escamotage finalizzato a consentire l’anatocismo trimestrale che la legge espressamente vieta.
Tale precisazione è doverosa perché come si evince dalla formulazione dell’ “autorizzazione” , successivamente esaminata, essa è presentata come una sorta di adeguamento alla nuova normativa (art. 120 TUB) in virtù della quale sono previste delle modifiche contrattuali.
Ebbene tali modifiche contrattuali non costituiscono un adeguamento alla legge e soprattutto contengono ulteriori tutele per l’istituto di credito che si salvaguarda rispetto al pagamento degli interessi maturati laddove non vi siano le disponibilità o la capienza sull’apertura di credito.
A tale proposito, è interessante rilevare quanto si legge in un altro modulo:
“la banca ha diritto di utilizzare, ai fini dell’estinzione del debito di interessi, i fondi nella disponibilità del cliente presenti sul conto su altri rapporti allo stesso intestati o cointestati. Il cliente autorizza altresì espressamente la banca ad impiegare le somme accreditate e accreditabili a qualsiasi titolo sul conto o su altri rapporti intestati o contestati al cliente per il pagamento degli interessi debitori divenuti esigibili e non addebitati ai sensi del comma precedente.” (cfr modulo all. 02)
Ebbene, con la sottoscrizione di tale clausola il cliente autorizza la banca che abbia calcolato gli interessi debitori ad attingere su altri conti intestati al cliente stesso o cointestati con altri soggetti. In tal modo la banca può legittimamente attingere a tutti i rapporti che facciano capo ad un cliente prelevando gli importi di competenze maturate, tutelandosi preventivamente rispetto ad un futuro ed eventuale “insoluto” degli interessi calcolati.
Non pare superfluo aggiungere che l’art. 1283 cc vieta l’anatocismo poiché costituisce la principale causa dell’usura bancaria e l’artificio contabile mediante il quale lo sforamento del TEG rispetto ai tassi soglia usura viene occultato.
È giusto, prima di sottoscrivere qualsiasi documento afferente le modifiche ex art. 120 T.U.B., leggere tutte le clausole che costituiscono oggetto di modifica del rapporto, essendo consapevoli del fatto che l’autorizzazione in parola non costituisce adeguamento alla legge né obbligo di legge, e che la stessa non arreca alcun concreto beneficio, anzi.
Dott. Francesco Leo
Kipling Revisione Bancaria
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