Superamento tassi soglia usura e cumulo degli interessi corrispettivi a quelli moratori
È possibile sommare gli interessi corrispettivi e di mora per verificare il superamento dei tassi soglia usura?
Una prima e superficiale lettura dell’ordinanza n° 23192/2017 del 4 ottobre 2017 suggerirebbe di dare risposta affermativa al quesito, in contrasto con molti tribunali di merito. Infatti, nel provvedimento è riportato un brano di richiamo alla pregressa giurisprudenza della Corte nel quale si parla di “cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso” moratorio.
È evidente che affrontando il tema in maniera semplicistica ed associando il termine “cumulo” al termine “sommatoria” è semplice incappare nell’errore per cui molti mutui sarebbero usurari, e quindi gratuiti in virtù della sanzione posta dall’art. 1815 cc.
Tuttavia, ad avviso di chi scrive, le valutazioni sul provvedimento – si tratta di un’ordinanza, che normalmente non ha carattere decisorio come invece avviene per la sentenza – devono essere caratterizzate da una certa dose di prudenza.
Effettivamente, una più attenta lettura del provvedimento chiarisce che l’ordinanza riguarda esclusivamente il trattamento degli interessi di mora e non attiene anche alle modalità di computo dei tassi ai fini della valutazione sulla loro usurarietà.
L’approfondito studio del provvedimento – doveroso in questi casi – chiarisce che laddove vi sia una convenzione usuraria, dunque, stipulata in violazione della legge 108/96, gli interessi il cui tasso convenuto ecceda i limiti di legge non sono dovuti indipendentemente dalla loro natura di interessi corrispettivi o moratori.
Dott. Francesco Leo
Kipling Revisione Bancaria