Diritto di accesso alla documentazione bancaria: il correntista può esercitarlo anche in corso di causa

La Suprema Corte di Cassazione, I sezione, con sentenza n. 11554 del 11.05.2017, si è pronunciata riguardo la facoltà prevista dall’art.119 co.4 del TUB di richiedere accesso alla documentazione bancaria da parte del correntista prima dell’instaurazione del giudizio.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Bologna,  che aveva rigettato l’ordine di esibizione della documentazione bancaria richiesto dalla ricorrente, adducendo come motivazioni che:

  • la richiesta di esibizione documentale può essere accolta solo quando il richiedente non disponga di altre vie di accesso ai documenti;
  • nel caso di specie, la documentazione ritenuta rilevante era nella  disponibilità della parte;

Precisava, inoltre, che la ricorrente avrebbe potuto esercitare il suo diritto a richiedere copia della documentazione bancaria, ex art.119 del TUB, prima della proposizione del giudizio, azione che non risultava esperita.

La Corte di Cassazione, pertanto, con la citata pronuncia, contraddicendo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel censurare la decisione della Corte di Appello di Bologna, statuiva che:

“il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, tra gli stessi intervenuto, può essere esercitato, ai sensi del co.4 dell’art.119 del testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo”.

La Suprema Corte rimarcava che la disposizione dell’art.119 è uno dei più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, riconosca ai soggetti che intrattengano rapporti con intermediari bancari.

Pertanto, l’esercizio di tale potere non può essere limitato alla fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca.

Una tale interpretazione restrittiva della norma in esame, infatti, non solo risulta in contrasto con il tenore del testo di legge ma tende altresì a trasformare uno strumento di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione dello stesso.

L’art.119 co.4 del TUB, nel consentire al cliente la facoltà di ottenere la documentazione dei propri rapporti bancari, non pone alcun limite relativamente al momento in cui tale diritto può essere esercitato.

Alla luce della esaminata pronuncia della Cassazione, la richiesta di produzione dei documenti afferenti al rapporto bancario intercorso fra le parti, può essere formulata anche in corso di causa e non solo nella fase precedente all’instaurazione del giudizio nei confronti della banca. È un importante principio innovativo ed interpretativo dell’art.119 del TUB.

Se da un lato il correntista, o colui che gli succede, ha diritto di ottenere copia dei documenti relativi all’intercorso rapporto bancario, dall’altro aveva possibilità di esercizio ridotte dal limite che, ingiustificatamente, gli era stato attribuito consentendo di formulare tale richiesta solo ante causam.

Considerato che la banca utilizza l’intero periodo previsto dalla norma (90 gg.) per la produzione documentale, il correntista era costretto ad attendere i tempi dell’istituto di credito o, in caso contrario si esponeva alla inevitale eccezione di parte avversa.

Richiesta documenti bancari

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