Sezioni Unite Sent. 898/2018: nei contratti bancari monofirma è necessaria oltre alla firma del cliente anche quella della banca?

La Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 898 del 16 gennaio 2018 non si pronuncia in merito ai contratti bancari in generale, ma limita il principio di diritto espresso ai contratti di intermediazione finanziaria previsti dal TUF (Testo Unico della Finanza, D. Lgs. 58/98).

A ben guardare tale decisione non è estensibile neppure per analogia ai contratti di conto corrente previsti dall’art. 1823 cc e 1834 cc né ai contratti di apertura di credito (c.d. affidamento) previsti dall’art. 1842 cc e seguenti.

La specificità della decisione in commento è conseguenza dei particolari requisiti previsti dall’art. 23 TUF in sede di stipula di contratti quadro, relativi ad operazioni di intermediazione finanziaria.
La norma richiede per il perfezionamento del contratto quadro la sottoscrizione del cliente e la consegna del contratto all’investitore.

Tipicamente, la sottoscrizione contrattuale ha la duplice finalità di manifestare la formazione del consenso e quella di attribuire la scrittura alle parti contraenti. Tuttavia con riferimento al contratto quadro afferente operazioni di investimento, la principale funzione della firma è quella di rendere pienamente informato l’investitore riguardo alle modalità di esecuzione ed alle regole relative alla vigenza del contratto specifico nel settore del mercato finanziario.

In sintesi la sottoscrizione del contratto quadro relativo ad operazioni di investimento è utile a garantire che l’investitore/cliente sia stato informato.
In tale ambito la sottoscrizione da parte del delegato della banca non ricopre alcuna funzione specifica
, non essendo necessaria ai fini della manifestazione di volontà da parte della banca.
In tale contesto la sottoscrizione del cliente e la consegna del contratto sono sufficienti a rispettare quanto richiede l’articolo 23 TUF.

Al contrario nell’impianto normativo del TUB (D.Lgs. 385/93) e nello specifico dell’art. 117 la sottoscrizione delle parti ha la tipica finalità di manifestare la formazione del consenso e quella di attribuire la scrittura alle parti contraenti.
È pertanto evidente che nell’ambito dei rapporti bancari di conto corrente e di apertura di credito la sottoscrizione di entrambe le parti contraenti – stando alla lettera dell’art. 117 TUB – esprime la volontà di entrambe le parti di far nascere reciproci obblighi, pertanto deve risultare da atto scritto a pena di NULLITÀ.

Dott. Francesco Leo

Kipling Revisione Bancaria

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