Il falso problema dell’Omogeneità nella determinazione del TEG
La Suprema Corte, con Ordinanza n°15188 del 20 giugno 2017, affronta un tema oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale già oggetto di approfondimento dottrinale da parte del relatore dell’ordinanza Prof. Aldo Angelo Dolmetta.
Il Collegio, nel porre la questione alle Sezioni Unite, delinea una possibile soluzione individuando nell’ art. 644 c.p. la principale linea guida da seguire. Secondo la norma penale il Tasso Effettivo deve considerare tutti i costi addebitati nella realtà fattuale al cliente a prescindere dalle istruzioni dettate in materia dalla Banca d’Italia.
Infatti, la tesi secondo cui considerando nella determinazione del TEG costi non contemplati dalle istruzioni Banca d’Italia impedirebbero il raffronto dei dati, attesa l’asserita mancanza di omogeneità tra gli stessi è respinta nell’ordinanza in commento.
Secondo la I Sez. Civile, la Legge n° 108/96 considera espressamente l’eventualità della disomogeneità dei dati da porre a confronto. In effetti, l’aumento percentuale dei TEGM – prima del 50% ed oggi nella misura di ¼ + il 4% il tutto entro l’8% (D.L. 70/2011) – è previsto dalla legge proprio allo scopo di riequilibrare i dati oggetto di raffronto.
Ad ulteriore riprova di tanto la Corte sottolinea come le istruzioni della Banca d’Italia non siano considerate nell’ambito dalla disciplina antiusura e siano espressamente rivolte in via esclusiva agli intermediari. Esse non hanno, ne propongono contatti e interferenze di alcun tipo con l’autonomia contrattuale dei privati.
Dott. Francesco Leo
Kipling Revisione Bancaria