Anatocismo e prescrizione: la banca è tenuta ad indicare analiticamente le rimesse solutorie che sostiene essere prescritte?

L’ordinanza n° 27680 depositata il 31 ottobre 2018 dalla I sezione civile della Corte di Cassazione pone una questione molto rilevante, poiché relativa a tutte le cause di anatocismo non ancora definitivamente decise.

Infatti, all’indomani della Sentenza n°24418/10 pronunciata dalla Sezioni Unite della S.C. gli istituti di credito chiamati a restituire ai correntisti gli interessi anatocistici, le CMS, gli interessi a tassi ultralegali e tutti gli oneri illegittimamente addebitati, formularono prontamente eccezioni di prescrizione, allo scopo di arginare le pretese restitutorie dei propri clienti.

Oggi, ci si interroga su quali siano le corrette modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione.
La questione incide, talvolta significativamente, sulla quantificazione economica della pretesa del correntista. Le prime eccezioni di prescrizione erano “generiche”, soprattutto nei giudizi per anatocismo intrapresi prima del 2010 o a cavallo della sentenza a S.U.. Col tempo, ed all’esito di alcune pronunce di merito, si è affermata la prassi di formulare eccezioni precise nell’ambito delle quali vengono analiticamente elencate le rimesse solutorie prescritte, e quelle ripristinatorie non soggette a prescrizione.
Nella giurisprudenza, anche della Suprema Corte, si sono sviluppati due orientamenti: il primo secondo cui la formulazione “generica” dell’eccezione di prescrizione darebbe luogo a nullità dell’eccezione medesima. Infatti, spetterebbe alla banca, che ha formulato l’eccezione offrire la prova circa la natura solutoria o ripristinatoria del versamento;
Il secondo, in virtù del quale l’indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse potrebbe essere svolta d’ufficio dal Giudice, sollevando così la banca dall’onere di offrire il dettaglio delle rimesse solutorie e ripristinatorie.
La I sezione Civile con l’ordinanza 27680/18 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

A parere di chi scrive occorre innanzitutto considerare che le Sezioni Unite -nella Sentenza 24418/10 – hanno precisato che il termine di prescrizione decennale decorre “dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto”. Tanto basta a considerare immuni dalla contestazione tutte le azioni di anatocismo che riguardano conti chiusi. Infatti, in tale caso non si deve avere riguardo all’annotazione in conto di ogni singola rimessa.

Invece, per quanto concerne i conti aperti la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse è funzionale alla individuazione del “dies a quo”, ossia dal momento dal quale la prescrizione decorre.
Ebbene, tale indagine ha carattere esclusivamente tecnico e non si basa sulla semplice allegazione documentale (nella specie estratti conto). A tale proposito, è necessario che un tecnico rilevi quali rimesse hanno carattere solutorio e quali ripristinatorio, non essendo tale dato immediatamente evincibile dagli estratti conto.
In tale contesto, va da sé che l’onere di provare la nautra solutoria o ripristinatoria delle rimesse, non è equivalente all’onere di produzione in giudizio degli estratti conto – secondo quanto suggerisce Cass. 4372/18 – atteso che l’onere di produrre gli estratti conto ed il loro deposito agli atti di causa, non rende comunque disponibili al giudice le rimesse solutorie o ripristinatorie.
Pertanto, in assenza di una specifica indicazione delle rimesse prescritte una CTU disposta d’ufficio esonera la banca dall’onere della prova poiché richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219). Tale CTU sarebbe pertanto inammissibile.

LEGGI LA SENTENZA (PDF) ORDINANZA-2018.10.30-cassazione-prescrizione.pdf

Dott. Francesco Leo
Kipling Revisione Bancaria


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