Anatocismo e Delibera CICR: trimestrale o annuale?

All’esito delle modifiche dell’art. 120 TUB del 2013 e del 2016, l’anatocismo trimestrale degli interessi  non è più consentito, neppure in virtù della delibera CICR del 09 Febbraio 2000 che, a date condizioni (verificarsi della condizione di reciprocità nel computo degli interessi a debito/credito) consentiva di disporre il divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 cc.

Il novellato testo dell’art. 120 TUB, nella versione 2016 dispone che la Banca  possa capitalizzare gli interessi debitori una volta all’anno, precisamente dopo il 1° Marzo dell’anno successivo all’anno in cui sono maturati gli interessi. Così gli interessi maturati nell’anno 2017 possono essere capitalizzati dopo il 1° Marzo dell’anno 2018.

Questo, non è l’unico limite che la legge prevede.

Infatti la norma dispone che affinché tale anatocismo annuale, possa legittimamente essere disposto è necessario che al 31 Dicembre di ogni anno la Banca comunichi al proprio cliente i calcoli che hanno dato luogo agli interessi, di modo che il cliente presa visione non solo del risultato, ma dell’iter che lo ha generato, possa contestarlo.

La legge (art. 119 TUB) prevede dei termini precisi affinché tale contestazione possa essere operata.

Pertanto affinchè la Banca possa legittimamente applicare l’anatocismo annuale dopo il 1° Marzo di ogni anno è necessario che abbia proceduto alle notifiche dell’estratto conto con il calcolo degli interessi annuali, secondo le previsioni normative.

Molti istituti di credito allo scopo di prevenire i problemi derivanti dalla complessità e dai costi delle procedure di notifica, hanno aggirato il problema sottoponendo ai propri clienti dei moduli di autorizzazione preventiva.

La modifica dell’art. 120 TUB, come chiarito, presuppone che gli istituti di credito effettuino una completa revisione dei sistemi informatici che calcolano gli interessi trimestralmente, nonché la predisposizione del complesso ed oneroso sistema di notifiche previsto dalla legge. È quindi evidente nella prassi, che l’adeguamento alla norma non si è ancora realizzato su vasta scala nonostante siano decorsi 2 anni dalla modifica dell’art. 120 TUB.

Tant’è che ancora oggi  dagli estratti conto, anche di grandi gruppi bancari che operano su scala nazionale, si evince la presenza di anatocismo trimestrale a far data dal 2013.

Questo vuol dire che i saldi debitori dei rapporti di apertura di credito in conto corrente, sono viziati da illegittimo anatocismo trimestrale per violazione dell’art. 120 TUB.

Tra i numerosi casi esaminati, molti riguardano decreti ingiuntivi emessi sulla base di un saldo illegittimo in quanto comprensivo di interessi anatocistici calcolati in palese violazione di legge.

L’opposizione al decreto ingiuntivo, come la contestazione del saldo nelle fasi di accertamento di indebito o di ripetizione dell’indebito, non può prescindere da una compiuta valutazione di tutti tali presupposti.

Pertanto se per i rapporti chiusi o passati  a sofferenza fino al 2013 l’anatocismo trimestrale non si configurava quale presupposto fondante della contestazione del saldo del conto corrente affidato, oggi le modifiche normative ed il mancato adeguamento alle stesse rendono possibile contestare l’anatocismo illegittimo.

A tanto bisogna aggiungere che nelle difese relative ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, o addirittura nello stesso procedimento monitorio, alcuni istituti di credito allegano i moduli di autorizzazione preventiva all’addebito degli interessi in conto corrente.

Sul punto occorre chiarire che anche ove presente, tale autorizzazione non legittima l’anatocismo trimestrale.

In effetti l’art. 120 TUB prevede che gli interessi debitori (non creditori) debbano essere calcolati al 31 Dicembre, quindi una sola volta all’anno.

Conseguentemente la capitalizzazione può essere solo annuale.

In primo caso, atteso che è possibile che il correntista revochi l’autorizzazione all’addebito preventivo degli interessi in qualunque momento, è necessario verificare se siano intervenute eventuali revoche.

Com’è evidente il quadro normativo attualmente vigente e la sua concreta attuazione da parte dei destinatari della norma sul divieto di anatocismo, è molto complesso. Pertanto in fase di analisi dei rapporti bancari di affidamento o di conto corrente, è necessario che siano svolte approfondite verifiche da un occhio esperto e fine conoscitore del Testo Unico Bancario.

Kipling Revisione Bancaria


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