Usurarietà Sopravvenuta: è considerata violazione di legge o non più?
Un’applicazione distorta
È trascorso un pò di tempo dalla pubblicazione della Sentenza a Sezioni Unite n° 24675/2017.
Molti interpreti hanno espresso la propria opinione e la giurisprudenza di merito ha iniziato ad applicare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite.
Molti articoli e purtroppo anche qualche sentenza di merito affrontano il tema dell’usura sopravvenuta ritenendola irrilevante tout court all’esito della Sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite. Pertanto se ci limitassimo a questo la questione sarebbe risolta definitivamente poiché la giurisprudenza in parola avrebbe scritto la parola fine per tutti i casi di usura sopravvenuta, conferendo importanza alla sola usura originaria.
Tuttavia, non è così.
Il bilancio che si può trarre fino a questo momento è che la pronuncia ha animato ulteriormente il dibattito su usura originaria ed usura sopravvenuta.
Usura Originaria e Usura Sopravvenuta
L’usura originaria consiste nella violazione dell’art. 644 c.p. perpetrata al momento della genesi del rapporto, pertanto ai fini della sua valutazione assumono importanza unicamente i tassi convenuti ed i costi connessi all’erogazione del credito alla data di stipula del contratto.
Secondo tale impostazione si può parlare di usurarietà nel mutuo laddove i tassi – in particolare il TAEG/ISC, indice che esprime il costo complessivo nei rapporti a rimborso rateale – eccedano i limiti di legge (L.108/96).
Ammettendo che l’usura originaria sia l’unico criterio di valutazione per la violazione dell’art. 644 c.p., a nulla rileverebbe il superamento dei tassi soglia usura nella successiva fase di svolgimento del rapporto. Dunque, l’usurarietà sopravvenuta sarebbe irrilevante.
Un’errata interpretazione
Tale impostazione è radicalmente errata poiché muove da una lettura superficiale della Sentenza 24675/17 delle Sezioni Unite. Vieppiù che la pronuncia è richiamata, impropriamente, anche con riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.
La Sent. S.U. 24675/17 non riguarda la generalità dei casi di usura sopravvenuta, ma solo quelli per cui si verifica usura per abbassamento del tasso soglia.
Ciò si verifica laddove, fermo restando il tasso contrattuale che in origine non eccede il tasso soglia usura, col trascorrere del tempo attesa la progressiva contrazione dei tassi soglia usura si rilevano superamenti.
Come sottolinea la stessa Corte sono essenzialmente i mutui a tasso fisso a fornire la casistica sinora nota.
Quindi restano esclusi dal novero delle fattispecie considerate dalla pronuncia tutti i rapporti di mutuo a tasso variabile, rispetto ai quali la variazione del tasso potrebbe provocare l’eccedenza rispetto al limite di legge per aumento del tasso di interesse effettivamente applicato e non per diminuzione del tasso soglia usura.
Tanto si verifica nei casi in cui i tassi periodicamente applicati, siano essi tassi corrispettivi o tassi moratori, eccedono il tasso soglia usura vigente tempo per tempo.
La sentenza ha inteso risolvere il conflitto giurisprudenziale creatosi all’esito di una serie di pronunce di segno discordante relative ai mutui stipulati nel 1996, divenuti mutui usurari dopo la promulgazione della L. 108/96.
Facciamo chiarezza
L’attenta lettura del testo integrale della Sent. Sez. Un. 24675/17 rivela che tale pronuncia non prevede un’applicazione indiscriminata e radicale della tesi dell’irrilevanza della usurarietà sopravvenuta con riferimento a tutte le fattispecie di contratti bancari. Ed invero, la pronuncia si limita ad offrire le linee guida relative all’ “applicabilità o meno delle norme della legge n. 108 del 1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima” o a quelli successivi, a tasso fisso per i quali l’usura sopravviene per abbassamento del tasso soglia.
Secondo le Sezioni Unite i mutui a tasso variabile restano esclusi dall’ambito di applicabilità della pronuncia poiché “la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato”. Inoltre, non può ritenersi corretto applicare i principi stabiliti dalla sentenza in commento a tutti i rapporti bancari, quindi anche ai conti correnti o alle aperture di credito in conto corrente. Infatti, trattandosi di rapporti di durata indeterminata, sono caratterizzati dalla variabilità periodica di tutte le condizioni e non solo dei tassi, mediante la previsione di apposite clausole che prevedono lo jus variandi, ossia la facoltà per la banca di variare le condizioni del rapporto.
Non è pertanto sostenibile l’irrilevanza dell’usura sopravvenuta senza alcun discrimine. La ratio dell’art. 644 c.p. è di prevenire abusi perpetrati dal creditore nei confronti del debitore.
Ritenere che l’usura sopravvenuta sia oramai inesistente, senza considerare i limiti che le Sezioni Unite hanno espressamente indicato indurrebbe al paradosso per cui la pattuizione di un tasso lecito, discriminerebbe ogni condotta illecita posta in essere successivamente al momento della stipula del contratto. Tanto vanificherebbe l’intento della L. 108/96 di arginare possibili abusi posti in essere nell’ambito dei rapporti bancari.
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Dott. Francesco Leo
Kipling Revisione Bancaria