È di due anni e non più di trecento giorni il nuovo termine per la sospensiva delle azioni esecutive di cui beneficiano le vittime dell’usura e dell’estorsione
Secondo la nuova formulazione dell’art. 20 L. 44/99, come modificato dall’art. 38 Bis D.L. 113/18 convertito con L. 132/18, “A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione.”
Inoltre, il nuovo art. 20 L. 44 del 1999 prosegue stabilendo che “Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati”.
Appare ragionevole ritenere che la modifica normativa interessi le sospensive future e quelle già in essere, il cui termine viene portato a due anni, atteso che lo scopo della sospensiva è la tutela delle vittime dell’usura e dell’estorsione per tutto il tempo necessario a consentire lo svolgimento dell’iter giudiziario ed amministrativo conseguente alla denuncia. Peraltro, la necessità di predisporre un’adeguata tutela per le vittime dell’usura e dell’estorsione era già stato stigmatizzato con la Sent. 21854/17 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La pronuncia oltre ad aver chiarito che le vittime dell’usura e dell’estorsione non devono essere messe nelle condizioni di “mutare in pejus le proprie condizioni economiche a seguito del maturarsi di prescrizioni e decadenze, nonché a seguito di atti di messa in mora, ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio”, ha anche chiarito che il Giudice dell’Esecuzione destinatario del provvedimento di sospensione dei termini ex art. 20 L.44/99, non possa “sindacare né la valutazione con cui il P.M. ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull’efficacia dell’elargizione richiesta dall’interessato”.
Nei casi di usura bancaria, è irrilevante che si tratti di usura originaria, usura sopravvenuta, usura soggettiva o usura oggettiva, poiché in tutti i casi la vittima che abbia denunciato la pattuizione di tassi usurari o l’applicazione di tassi effettivi eccedenti i tassi soglia usura ha diritto a chiedere la sospensione di tutte le azioni esecutive e dei pagamenti per due anni dal momento in cui il PM delibera la concessione della sospensiva ai sensi dell’art. 20 L. 44/99.
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