LA PRESCRIZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE NEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
- La Prescrizione prima della sentenza delle Sezioni Unite 24418/10
- L’onere della prova per le rimesse solutorie
- Prescrizione Sezioni Unite: la sentenza 15895 del 2019
- Quando il correntista può chiedere la restituzione di interessi, spese e commissioni illegittime?
- Come contestare l’eccezione di prescrizione se il conto è aperto?
Sulla prescrizione, negli ultimi anni si sono succeduti molti cambiamenti sia normativi che giurisprudenziali che hanno interessato tutti i correntisti che hanno agito per contestare anatocismo, usura, commissioni di massimo scoperto ed ogni altro addebito illegittimo effettuato sui conti.
Gli istituti di credito non hanno perso tempo a difendersi concentrando l’attenzione della giurisprudenza di merito e di legittimità su varie questioni.
Da qualche tempo è divenuto centrale il dibattito sulla prescrizione che ha interessato in meno di 10 anni per ben due volte le Sezioni Unite della corte di Cassazione, prima con la Sentenza 24418/2010 e più di recente con la Sentenza 15898/19.
La Prescrizione prima della sentenza delle Sezioni Unite 24418/10
Fino alla pronuncia della sentenza 24418/10 che avrebbe dovuto scrivere la parola “fine” alle dispute tra istituti di credito e correntisti diversi orientamenti sia di legittimità che di merito si erano pronunciati a proposito della prescrizione. In tale ambito, si è affermato l’orientamento secondo cui il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla chiusura del conto (ex multis Cass Civ. Sent. n. 2262 del 9 aprile 1984 e più recentemente Cass. Civ. sent. n. 10127 del 14 maggio 2005).
Ma, quando sembrava oramai raggiunto l’equilibrio dall’orientamento prevalente è arrivata la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 24418/10.
L’onere della prova per le rimesse solutorie
Dal 2010 in poi l’interpretazione offerta dalla Sentenza 24418/10 è di ritenere che la prescrizione decorra dalle singole rimesse solutorie, ovvero quelle rimesse che abbiano avuto funzione di pagare le competenze addebitate su un conto o su un’apertura di credito. In pratica le rimesse solutorie qualificano gli interessi, commissioni, spese ed altri oneri, come “pagati” dal correntista. Per tale motivo, secondo tale interpretazione, non potrebbero più essere chiesti in restituzione decorsi i 10 anni dal momento del pagamento.
A questo punto il dibattito si è focalizzato su un altro aspetto, cioè l’onere della prova connesso all’eccezione di prescrizione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è spaccata.
Infatti, un primo orientamento voleva che la prescrizione laddove eccepita senza indicazione analitica delle rimesse solutorie, fosse giudicata inammissibile e come tale non avrebbe potuto dare luogo a prescrizione.
L’altro orientamento riteneva invece che la prescrizione fosse comunque rilevante anche in assenza di specifica indicazione delle singole rimesse.
Come era ovvio che fosse, sono state interpellate le Sezioni Unite.
Prescrizione Sezioni Unite: la sentenza 15895 del 2019
La recentissima Sentenza n° 15895/19 delle Sezioni Unite chiarisce che la prescrizione matura, secondo la lettera dell’art. 2934 cc., quando il titolare di un diritto “non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.”
L’inerzia del titolare, intesa quale mancato esercizio del diritto medesimo per tutto il tempo utile secondo la legge alla maturazione della prescrizione, si configura ovviamente solo laddove sussista anche la titolarità del diritto.
Un soggetto che non abbia la piena titolarità del diritto, non può evidentemente esercitarlo.
A questo punto è spontaneo domandarsi: quando il correntista può chiedere in restituzione alla banca somme di interessi, spese e commissioni addebitate in eccesso?
Quando il correntista può chiedere la restituzione di interessi, spese e commissioni illegittime?
Con riferimento a tanto, occorre considerare che secondo l’art. 1823 cc “Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.”
Il diritto delle parti, quindi sia del correntista che della banca a percepire le somme annotate in conto sorge al momento della chiusura del conto, poiché è solo a tale momento che le somme divengono disponibili ed esigibili.
Non a caso gli istituti di credito che pretendano il pagamento di tali somme mediante ingiunzione di pagamento, devono preliminarmente chiudere il conto mediante una scrittura contabile di “giroconto a sofferenza” per poter ottenere il pagamento. Senza tale scrittura di chiusura contabile del rapporto le somme indicate nel conto non sarebbero disponibili e non potrebbero essere esatte dalla banca creditrice.
Il saldo è dunque la posta contabile che a norma dell’art. 1823 cc esprime in maniera definitiva le reciproche posizioni dare/avere in quanto risultante dal complesso di tutte le operazioni che hanno formato il conto corrente.
Tale concetto è stato espresso nel corso degli anni in maniera molto chiara dalla Suprema Corte che con riferimento al conto corrente ha chiarito già nel 1984 che si tratta di “un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del rapporto che si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti delle parti tra loro.” (Cass. Civ. Sez. I 09/04/1984 n° 2262).
Tale assunto non è mai stato contraddetto in nessuna successiva pronuncia, del resto non potrebbe essere diversamente, visto che quanto affermato dalla Corte di Cassazione è quanto indicato nell’art. 1823 cc. .
È quindi evidente che secondo tale impostazione codicistica, la serie successiva di versamenti e prelievi determina unicamente variazioni quantitative del saldo dare/avere tra le parti e non fraziona in singoli rapporti l’unico originario rapporto costituito tra banca e cliente.
In ragione di tali premesse solo alla chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti delle parti tra loro.
Va da sé che laddove il correntista contesti il saldo finale, con ciò egli contesta tutte le poste che hanno concorso alla sua formazione, quindi anche le competenze.
Dunque, seguendo tale linea interpretativa si può argomentare che la prescrizione decorrere dal momento della chiusura del conto secondo i principi dettati dalla Sentenza a Sezioni Unite n° 15895/2019.
Come contestare l’eccezione di prescrizione se il conto è aperto?
In tale eventualità occorre considerare che il correntista ha interesse innanzitutto al ricalcolo del saldo quale presupposto necessario per la restituzione dell’indebito.
Sul punto occorre rilevare che la domanda di accertamento del credito presuppone l’esistenza di clausole contrattuali nulle, ed il conseguente addebito di importi illegittimi.
È evidente che la domanda di accertamento del saldo è strumentale alla ripetizione di indebito, ma può essere avanzata anche autonomamente.
L’accertamento del credito costituisce il nucleo comune delle due domande.
Nullità contrattuale e conseguente accertamento di addebiti illegittimi, prescindono dalla chiusura effettiva del conto, anzi il correntista ha interesse alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e conseguentemente alla rettifica dei saldi a norma di legge prima che il conto sia chiuso.
La domanda di nullità e la relativa declaratoria non sono prescrittibili ai sensi dell’art. 1422 cc pertanto la domanda di accertamento del legittimo saldo segue la stessa sorte. Tale domanda può essere proposta autonomamente perché in tale caso il correntista ha interesse ad ottenere lo storno di addebiti posti in essere in virtù di clausole nulle allo scopo di ottenere la riduzione dell’esposizione debitoria, o addirittura il passaggio a credito del saldo.
Tale domanda di nullità può essere sempre proposta anche in assenza di connessa azione di ripetizione di indebito, allo scopo di ripristinare il corretto svolgimento del rapporto ed il corretto saldo ed escludere per il passato e per il futuro addebiti illegittimi.
Va da sé che alla chiusura del rapporto dovrà poi tenersi conto del saldo rielaborato ed in quel momento il correntista avrà diritto ad ottenere i benefici derivanti dal saldo ricalcolato (Trib. Teramo Sent. 587/2019).
Kipling Revisione Bancaria
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