Ecco il decreto legge del governo per sostenere i rapporti bancari delle imprese italiane

Purtroppo, la grave epidemia in corso ha di fatto paralizzato gli incassi della maggior parte delle imprese presenti sul territorio Italiano, il che suscita dubbi e paure.

La risposta a molte delle domande che ciascuno di noi si pone sono finalmente disponibili nel DL 18 del 17 Marzo 2020.

L’art. 56 del Decreto offre risposte chiare e puntuali rispetto a molti dubbi che affliggono gli imprenditori italiani in questi giorni. Di seguito cerchiamo di individuare le soluzioni offerte dal DL 18/2020 “Cura Italia” riguardo i rapporti bancari per le imprese

Fidi a revoca, mutui finanziamenti e leasing: paralisi degli incassi e dei pagamenti

Il motore del Paese sono le imprese, quindi in primo luogo esaminiamo le disposizioni del Decreto Cura Italia rispetto ai rapporti bancari intrattenuti dalle imprese.

Ogni impresa ha un rapporto di affidamento necessario per conferire elasticità di cassa utile per effettuare pagamenti  e ricevere anticipazioni di entrate, mediante conti di anticipo anticipi sbf, castelletti, rapporti di sconto e ogni altro rapporto di anticipazione bancaria mediante apertura di credito in conto corrente.

Ovviamente il blocco delle attività comporta una paralisi anche di questi rapporti con l’impossibilità delle imprese di fare fronte ai pagamenti e la verosimile previsione di incappare in sconfinamenti non autorizzati.

La banca può revocare il fido?

NO, secondo l’art. 56 comma 2 lett. a) del DL Cura Italia le aperture di credito concesse fino a revoca esistenti all’entrata in vigore del Decreto non possono essere revocate né con riferimento alla parte utilizzata, ossia all’esposizione debitoria già in essere, né con riferimento alla parte di affidamento non ancora utilizzata. Tale divieto sussiste fino al 30 settembre 2020.

Il mancato pagamento di rate in scadenza di mutui, leasing e finanziamenti a rimborso rateale di ogni tipo comporta problemi?

NO, la lettera c) del comma 2 dell’art. 56 del DL 18/20 dispone che “il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 viene sospeso fino al 30 settembre 2020”.

Che succederà il 30 settembre 2020 con le rate non pagate?

L’ammortamento verrà prorogato senza costi per l’imprenditore, la stessa lettera C dell’art. 56 del Decreto Cura Italia prevede che “il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”. In buona sostanza il Decreto prevede una proroga gratuita ex lege di tutti i rapporti a rimborso rateale, per cui alla data del 30 settembre si dovrebbe ricominciare a pagare regolarmente le rate periodiche senza alcun aggravio e senza il timore che a tale data si debba corrispondere in un’unica soluzione tutto il sospeso pregresso.

Che succederà per i finanziamenti non rateali il cui capitale viene rimborsato in unica soluzione?

Anche per tali finanziamenti il rimborso, se previsto prima di tale data, è prorogato per legge al 30 settembre 2020 (art. 56, comma 2, lett. b) DL 18/2020). Ovviamente, la proroga è valevole sia per il capitale che per gli interessi e per le spese. L’istituto di credito non può variare le condizioni fino alla data del 30 settembre 2020.

Chi può accedere a questi benefici?

I benefici sono previsti per sostenere le micro-imprese, piccole imprese e medie imprese che abbiano sede in Italia le cui esposizioni debitorie non siano alla data del 17 marzo 2020 deteriorate, quindi che non abbiano maturato sofferenze o iscrizioni di credito deteriorato nella Centrale Rischi tenuta dalla Banca d’Italia.

Come è possibile accedere ai benefici previsti dal Decreto Cura Italia?

Stando al disposto testuale del decreto le sospensioni dovrebbero avvenire per legge, quindi senza la necessità di inviare nessuna particolare domanda agli istituti di credito. Tuttavia, è verosimile che per ottimizzare la gestione delle sospensioni le Banche e gli intermediari finanziari predisporranno delle procedure per formulare le istanze, che vista l’impossibilità di accedere alle filiali, per i noti divieti, potrebbero essere on-line o mediante i servizi di home-banking.

Sono previsti costi a carico delle imprese per garantire le proroghe previste dal DL cura Italia?

NO, è opportuno considerare che a fronte di tali misure l’art. 56 del DL 18 del 2020 prevede un fondo di garanzia a favore del soggetto finanziatore (banca) e nessun costo per le imprese. Tali garanzie sono attivabili nei limiti degli importi sospesi al 30 settembre 2020 e in caso di inadempimento successivo a tale data.

 

Per il momento si può concludere che coerentemente con i divieti di circolazione e la serrata delle attività lavorative siano state messe in campo misure a tutela delle imprese che oltre a salvaguardarle nei (certi) casi di impossibilità di fare fronte ai pagamenti, le sollevano dal porre in essere adempimenti per poter godere dei benefici accordati.

Ovviamente è tutto in itinere, quindi, occorrerà valutare l’applicazione pratica del Decreto. 

dott. Francesco Leo
Kipling Revisione Bancaria

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