La sentenza della Cassazione n°9140/20 vieta l’Anatocismo
Bloccati gli escamotage delle banche per incassare interessi illegittimi.
Fino al 19 maggio 2020 la principale difesa delle banche nelle cause di anatocismo era costituita dalla pubblicazione dell’adeguamento alla delibera CICR nella gazzetta ufficiale al 30/06/2000. La Sentenza n° 9140 del 19/05/2020 pronunciata dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione riscrive i termini della vicenda stabilendo che l’anatocismo è illegittimo nonostante l’adeguamento alla delibera CICR 2000 in Gazzetta Ufficiale.
Per comprendere a pieno il significato della Sentenza 9140/20 e le motivazioni che hanno condotto la Suprema Corte a tracciare quello che sarà certamente il nuovo corso per tutte le controversie in materia di anatocismo, sia nuove che già in essere, occorre muovere dalla delibera CICR del 2000.
La delibera CICR 2000 in pillole
La delibera nasce dall’esigenza di regolamentare il fenomeno anatocistico, fino al 2000 assolutamente vietato fin dal 1942 dall’art. 1283 cc, sebbene praticato nei fatti dalle banche da sempre.
Si può pensare alla delibera in parola come una vera e propria sanatoria di una prassi, la produzione di interessi sugli interessi, meglio nota come anatocismo, certamente contraria alla legge.
È così che nel 1999 il legislatore ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario, mediante l’art. 25 D.Lgs 342/99, conferendo al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il potere di disciplinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria.
Il 9 febbraio 2000 il CICR è intervenuto emanando una delibera, entrata in vigore il 30/06/2000, con la quale sono state dichiarate valide ed efficaci le clausole di capitalizzazione vigenti fino ad allora.
La delibera CICR ha legittimato l’anatocismo in deroga all’art. 1283 cc a condizione che fossero capitalizzati con la medesima periodicità anche gli interessi a credito del correntista.
Affinché l’illegittima pratica anatocistica rientrasse nei parametri di legge, sarebbe stato necessario offrire comunicazione ai correntisti circa l’adeguamento di ciascun istituto di credito alla delibera.
A tale proposito l’art. 7 della Delibera prevedeva che tale comunicazione potesse essere effettuata in Gazzetta Ufficiale, e ritenersi pienamente operante, nei casi in cui le nuove condizioni non comportassero un peggioramento per la clientela. Laddove invece le nuove condizioni fossero state peggiorative, sarebbe stata necessaria l’approvazione da parte del cliente.
Gli istituti di credito hanno proceduto alla pubblicazione dell’adeguamento alla delibera CICR 2000 nella Gazzetta Ufficiale, ciascuno per sé.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Nella prassi dei Tribunali la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ha cominciato ad acquisire grande valore per la difesa degli istituti di credito. Infatti la pubblicazione è diventata lo scudo, utilizzato in tutte le controversie per anatocismo, per giustificare l’illegittimo addebito di interessi anatocistici.
La pubblicazione in G.U. sull’adeguamento alla delibera CICR 2000 è stata utilizzata nei Tribunali in maniera del tutto indiscriminata. Infatti è passata in secondo piano la necessità che le condizioni peggiorative dovessero essere approvate dalla clientela. Per ritenere l’anatocismo legittimo, in molte controversie ci si è limitati a verificare che agli atti di causa fosse presente l’estratto della gazzetta Ufficiale omettendo la verifica sulla necessità di approvazione da parte del cliente delle condizioni peggiorative.
Si è diffusa così l’errata idea secondo cui l’anatocismo successivo al 2000 non può essere contestato, e che la pubblicazione in G.U. effettuata da parte degli istituti di credito sia sufficiente a rendere legittimo, ciò che secondo l’art. 1283 del Codice Civile è, invece, vietato.
La Sent. Cass. Civ. 9140/20 scardina questi principi ed abbatte lo scudo dietro il quale le difese degli istituti di credito cercano di difendersi.
Le motivazioni della Sentenza 9140 del 19/05/2020 in sintesi
La Corte di Cassazione con la Sent. 9140/20 ha evidenziato che la delibera CICR 2000, è stata emanata in un contesto normativo che è rapidamente mutato.
Infatti se il giorno 9 febbraio 2000, momento dell’emanazione della delibera CICR 2000 l’articolo 25 D.Lgs 342/99, che validava le clausole anatocistiche fino ad allora contenute nei moduli contrattuali, erano ritenute legittime, di li a poco sarebbe divenuta illegittima la norma in parola e conseguentemente le clausole anatocistiche.
Infatti, dopo meno di tre mesi, nell’aprile 2000 interviene la Corte Costituzionale, che con la Sentenza Costituzionale n° 425/2000 dichiara l’illegittimità dell’art. 25 D.lgs 342/99 nella parte in cui validava la piena legittimità delle clausole anatocistiche.
In buona sostanza le clausole anatocistiche che il CICR ha ritenuto essere legittime, sono divenute illegittime all’esito della pronuncia della Corte Costituzionale.
La delibera CICR 2000 essendo stata emanata prima dell’intervento Costituzionale, non contempla l’intervenuto mutamento normativo.
Pertanto, il meccanismo di legittimazione automatica delle clausole anatocistiche previsto dalla delibera CICR 2000, non può più operare. Le clausole divenute nulle sono inoperanti, e l’intervento del CICR non può dargli linfa vitale.
Per tale ragione la Sentenza 9140/2020 stabilisce che è necessaria una nuova pattuizione.
Infatti, la volontà delle parti si esprime attraverso un contratto valido.
In tale contesto, la Suprema Corte perviene alla conclusione secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a legittimare l’anatocismo, ma è necessaria un’apposita pattuizione. L’illegittimità dell’anatocismo permane nonostante la Delibera CICR 2000 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fintanto che le parti non abbiano disciplinato la questione con un nuovo contratto.
I risvolti pratici della Sent. Cass. Civ. 9140/20
La Sentenza della Corte di Cassazione 9140/2020 conferisce un nuovo impulso alle controversie in materia di anatocismo bancario. La pronuncia riguarda tutto il contenzioso bancario, sia quello a venire, che quello in essere.
Tutte le controversie nell’ambito delle quali è stata svolta o verrà svolta una CTU che considera legittima la capitalizzazione trimestrale sul presupposto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento alla Delibera CICR 2000 devono essere riviste.
Inoltre, la I sezione Civile ci insegna, con la Sentenza 9140, che tutti i singoli aspetti contrattuali e contabili devono essere esaminati nel dettaglio poiché ciascun rapporto bancario ha la propria specificità.
Pertanto, un approccio che prescinda di dettagli e che offra valutazioni in termini generali di un rapporto bancario può condurre ad errori, anche significativi.
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Dott. Francesco Leo
Kipling Revisione Bancaria