| 

Nullità delle fideiussioni e revoca della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo

 

L’ordinanza in commento, ha disposto la revoca della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo, sia nei confronti dei garanti che della SRL debitrice.

Come rilevato dalla perizia di parte, sviluppata dalla società Kipling Revisione Bancaria, le fideiussioni sono nulle, inoltre il rapporto è risultato essere viziato da interessi usurari.

Tali motivazioni, condivise dal Tribunale, sono alla base della revoca della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo sia nei confronti dei fideiussori che della società debitrice.

 

I Fatti

La vicenda è comune alla gran parte delle piccole e medie imprese italiane, gli affari per l’attività di famiglia vanno bene e l’azienda nel corso degli anni si espande e si struttura in una SRL.

Affinché gli affari possano ulteriormente progredire è necessario ottenere una elasticità di cassa che consenta di vedersi anticipato il pagamento delle fatture e pagare le fatture dei fornitori, nei termini canonici.

A tale scopo il supporto della banca diviene necessario.

Tuttavia, l’istituto di credito è disponibile a sostenere tali necessità soltanto alle proprie condizioni. Per la banca non è sufficiente che la società abbia, oramai, una lunga e consolidata storia, bilanci fruttuosi e beni di proprietà.

La solvibilità dell’azienda deve essere garantita personalmente da tutti membri della compagine familiare e aziendale.

Ogni imprenditore crede nella propria azienda, perché crede in se stesso, quindi non si pone il problema di dover garantire per la propria azienda, sebbene patrimonializzata. Pertanto anche in questo caso gli imprenditori sono disponibili ad assecondare le pretese dell’istituto di credito, abbattendo il muro della responsabilità proprio della S.r.l. e garantendo personalmente.

 

 La fideiussione

La garanzia personale è concessa mediante una fidejussione.

Il contratto di fideiussione contiene condizioni stampate in caratteri minuscoli e comprensibili solo per gli addetti ai lavori.

Il contratto di fidejussione può contenere tre clausole:

 1)   Clausola di reviviscenza

È la clausola mediante la quale il fideiussore resta debitore anche se la banca abbia ricevuto un pagamento che sia poi stato revocato o annullato. In questo caso la fideiussione, estinta a seguito dell’avvenuto pagamento, rivive dopo che il pagamento medesimo è stato revocato o annullato;

 2)   Clausola di sopravvivenza

È la clausola secondo la quale il fideiussore resta in ogni caso obbligato a pagare nei confronti della banca, al pari del debitore principale, anche nel caso in cui il rapporto garantito sia venuto meno, perché estinto o carente;

 3)   Clausola di rinuncia al termine essenziale articolo 1957 c.c.

È la clausola mediante la quale il fideiussore rinuncia ai termini previsti dall’articolo 1957 c.c. a propria tutela. Mediante tale clausola il creditore, nella specie la banca, non è più vincolato a rispettare tali termini.

Tutte tali clausole hanno lo scopo di ampliare la platea dei debitori, che non è costituita dal solo debitore, ma si estende a tutti i garanti. Inoltre, la banca è svincolata dai limiti imposti dalla legge (art.1955 cc e art.1957 cc) che si intendono derogati.

Tanto consente all’istituto di credito di riscuotere somme dai garanti anche nei casi in cui non è più possibile farlo.

 

Perché le fideiussioni ABI sono nulle?

Le clausole descritte erano originariamente previste nei moduli ABI.

Già nel 2005 la stessa Banca d’Italia con il provvedimento 55/2005 aveva dichiarato la contrarietà di tali clausole rispetto alla L. 287/90 sull’antitrust.

La Legge 287/1990 intitolata “norme sulle intese, sull’abuso di posizione dominante sulle operazioni di concentrazione” ha lo scopo di garantire la libera concorrenza sul mercato a tutela dei consumatori, oltre che degli operatori stessi.

Ebbene, secondo la Corte di Cassazione le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine previsto dall’art. 1957 c.c., sono frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza. Per tale ragione secondo la giurisprudenza della Cassazione tali clausole sono nulle (cfr Cass. Civ. 29810/17).

In buona sostanza, secondo la Corte di Cassazione le banche hanno fatto “cartello” accordandosi tra loro allo scopo di uniformare tutti i contratti, mediante il modello di fideiussione ABI del 11 luglio 2003. Tanto sottrae ai consumatori ogni libertà di scelta tra i vari operatori del mercato, avvantaggiando gli istituti di credito medesimi.

 

La giurisprudenza sulle fideiussioni

La Corte di Cassazione ha affermato che la nullità delle fideiussioni non è necessariamente legata al fatto che le stesse riproducano fedelmente il modello ABI del 11. 7.2003, ma è sufficiente che il contratto contenga le deroghe al Codice Civile (cfr Cass. Civ. Sent. n°29810/17).

Sulla base della sentenza della Suprema Corte di Cassazione sono state instaurate numerose controversie volte a contestare le fideiussioni con l’intento di svincolare i garanti.

In tale clima è nuovamente intervenuta la Cassazione, che facendo un passo indietro ha affermato che la presenza di clausole nulle non comporta la nullità dell’intero contratto, ma solo quella della clausola contraria alla normativa antitrust (cfr Cass. Civ. Sent. 22044/19).

Tuttavia, tale pronuncia non considera che le clausole incriminate sono clausole “essenziali”. Infatti, senza tali clausole la banca non avrebbe avuto interesse a stipulare il contratto.

Esse, hanno avuto il principale scopo di assicurare vantaggi.

A tale proposito, se lo scopo della banca fosse stato unicamente quello di ampliare la platea dei debitori, la banca non avrebbe avuto necessità di inserire tali clausole nei contratti.

La questione è di primaria importanza, infatti, il carattere “essenziale” della clausola rende l’intero contratto nullo ai sensi dell’articolo 1415 c.c.. Infatti, “non avrebbe alcun senso affermare la nullità dell’intesa e, al tempo stesso, la validità dei contratti stipulati in sua esecuzione” (cfr Cass. Civ. sent. n°13846/19).

Quindi l’orientamento della Suprema Corte, peraltro ripreso da molti tribunali di merito e anche dall’ABF di Milano, è nel senso di estendere la nullità delle clausole all’intero contratto.

 

Epilogo

L’opposizione a Decreto ingiuntivo, deve essere proposta sempre anche a nome dei fidejussori, e tutti gli aspetti tecnici rilevanti devono essere evidenziati con minuzia di particolari.

La puntuale ed accurata lettura dei contratti, e delle fideiussioni, oltre che il dettagliato esame degli estratti conto sono alla base della decisione in commento.

Il giudice ha concesso la sospensione della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo sulla base di elementi molto precisi puntualmente documentati sulla base di un’accurata perizia di parte, che non è una semplice perizia econometrica, ma approfondisce tutti gli aspetti connessi al rapporto banca-cliente.

L’accoglimento della richiesta rappresenta una prima vittoria, in seguito il Tribunale incaricherà un Consulente Tecnico d’Ufficio per valutare anche l’ulteriore circostanza dell’inesistenza del credito intimato con il Decreto Ingiuntivo.

Infatti secondo i calcoli sviluppati nella perizia di parte l’esposizione debitoria non esiste a causa di tutti gli addebiti per interessi e competenze illegittime perpetrati ai danni della società nel corso degli anni.

 

 

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *