Le assicurazioni nel calcolo del TEG
Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Con queste motivazioni la Sent. Cass. Civ. n° 17466/20 del 20 agosto risolve l’annosa vicenda della inclusione o esclusione delle spese assicurative ai fini dell’accertamento dell’usura contrattuale.
Il trattamento delle spese assicurative ai fini dell’accertamento dell’usura bancaria.
Le spese assicurative nei rapporti a rimborso rateale, si tratti di mutui, finanziamenti, cessioni del 5 dello stipendio, costituiscono il punto nodale in molte indagini volte all’accertamento dell’usura bancaria. Infatti, è frequente riscontrare che la loro inclusione determini il superamento dei tassi soglia usura, che, invece, non si verifica laddove siano escluse dal calcolo volto all’accertamento dell’usura contrattuale.
Rispetto a tanto si sono quindi venute a delineare due diverse posizioni, ovviamente, contrapposte.
Per un verso si sostiene che le spese assicurative devono essere considerate ai fini dell’usura originaria per il solo fatto di essere quanto connesse all’operazione di finanziamento. Pertanto, è irrilevante che l’assicurazione sia “obbligatoria” o “facoltativa”. (cfr sent Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 22458 del 24 settembre 2018; Cassazione civile, sez. I sentenza n. 8806 del 05 aprile 2017).
Di converso, prevalentemente le difese degli istituti di credito, sostengono che le spese assicurative sono rilevanti ai fini dell’usura solo se obbligatorie e non anche laddove siano facoltative, tanto in base al punto C4 delle Istruzioni della banca d’Italia.
Istruzioni Banca d’Italia e assicurazioni
Le istruzioni Banca d’Italia al punto C4 effettivamente stabiliscono che si devono tenere in considerazione ai fini del calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
Molti interpreti per contestare tale assunto si sono concentrati sul fatto che le istruzioni in parola non hanno carattere vincolante. Tuttavia, a parere di chi scrive la riflessione da operare è diversa.
Più precisamente le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura sono dettate allo scopo di determinare una disciplina uniforme nell’ambito della rilevazione statistica dei dati da considerare per la formazione dei tassi soglia usura.
Non bisogna tralasciare che le Istituzioni in parola hanno la principale finalità di determinare le modalità di rilevazione ed inoltro al MEF dei Tassi Effettivi Globali Medi praticati nel trimestre dagli istituti di credito sulla piazza. Tali tassi aumentati come per legge (L. 108/96 e DL 70/2011) danno luogo alle soglie di usura.
La scelta della banca d’Italia di escludere dalle rilevazioni statistiche trimestrali alcuni costi, quali ad esempio le polizze facoltative, ha la principale finalità di non innalzare troppo il TEGM includendo troppe voci di costo. Difatti l’aumento eccessivo dei TEGM farebbe lievitare il tasso soglia usura in danno della clientela. Sul punto si può richiamare la circolare B.I. del 3 luglio 2013, che con riferimento agli interessi di mora esprime un concetto perfettamente sovrapponibile alle spese assicurative.
La circolare chiarisce che “L’esclusione [degli interessi di mora dalle rilevazioni trimestrali] evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela”.
È dunque evidente, che se nella rilevazione statistica dei tassi praticati sulla piazza si tenessero in considerazione anche le polizze facoltative si addiverrebbe ad un esponenziale aumento dei TEGM, con conseguente innalzamento delle soglie di usura. Tutto ciò danneggerebbe gli utenti bancari che, in presenza di soglie di usura più alte, si vedrebbero addebitare un carico di costi maggiore.
Art. 644 c.p. e istruzioni Banca d’Italia
È evidente che la finalità di rilevazione statistica perseguita dalle istruzioni banca d’Italia è radicalmente diversa da quella perseguita dall’art. 644 c.p. che, invece è quella di determinare il costo complessivamente sostenuto dal cliente nelle operazioni di credito e sanzionare le operazioni che eccedano i limiti di legge.
Dunque, non vi è alcun contrasto tra le istruzioni dettate dalla Banca d’Italia e la norma penale. Infatti, nella sentenza n° 17466/2020, in commento, la Suprema Corte afferma che “le rilevazioni della banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fina di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 cp”.
È quindi l’art. 644 cp, e non le istruzioni Banca d’Italia, a stabilire quali costi debbano essere inclusi nel computo del tasso effettivamente addebitato al cliente nell’ambito di operazioni di finanziamento. Quindi, qualsiasi spesa o onere connesso all’erogazione del credito deve essere considerato rilevante ai fini della determinazione del tasso effettivo, senza che sia necessaria nessun’altra qualifica ulteriore.
Conclusioni
La Sentenza 17466 pronunciata dalla Suprema Corte il 20 agosto 2020 considera tutte le ragioni fin qui riepilogate e perviene all’affermazione secondo cui è sufficiente che l’assicurazione sia connessa all’erogazione del credito per essere considerata i fini dell’accertamento dell’usura originaria.
Ai fini della valutazione dell’usura contrattuale è del tutto irrilevante valutare l’obbligatorietà o meno della polizza assicurativa. Sul punto non si può sostenere che le Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia prevedono l’inclusione delle sole polizze obbligatorie. Tale lettura non considera che le istruzioni sono dettate a fini di rilevazione statistica dei dati e che il principio su cui deve fondarsi l’accertamento in materia di usurarietà dei tassi è stabilito esclusivamente dall’art. 644 cp.
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