Costo del Finanziamento: Interessi ultralegali, Anatocismo e Ricalcolo degli Interessi
Nullità degli interessi ultralegali e dell’anatocismo nel mutuo con ammortamento alla francese
Secondo la Corte d’Appello di Bari, 03 novembre 2020, n. 1890 – Pres. di Leo, Rel. Romano, l’errata informativa al cliente circa la reale misura del costo del finanziamento a causa dell’anatocismo insito nel piano di ammortamento francese provoca la nullità degli interessi ultralegali. Pertanto il mutuatario è tenuto a corrispondere interessi calcolati al tasso minimo dei BOT e senza anatocismo.
TAN, TAEG e Anatocismo
Secondo la CdA di Bari 1890/20, il TAN indicato in contratto ha valore informativo parziale perché non contempla la maggiorazione di costo che deriva dalla capitalizzazione periodica propria del piano di ammortamento francese. Pertanto, il TAN offre una misura sottodimensionata dell’effettivo costo del finanziamento relativo alla componente interessi.
Tale circostanza si verifica in tutti i casi in cui il piano di ammortamento si sviluppa in un regime di capitalizzazione composta, senza che questa sia stata pattuita nel contratto di mutuo.
Tanto, rileva anche e soprattutto ai fini della corretta indicazione del TAEG, indice che esprime il costo complessivo del mutuo.
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È quanto afferma la Corte d’Appello di Bari chiarendo che “primo dato rilevante ai fini dell’indagine devoluta a questa Corte è rappresentato dall’ applicazione di un tasso effettivo di interesse (che rappresenta il costo effettivo annuo del finanziamento al netto di spese, commissioni ed oneri accessori, la cui incidenza rileva invece ai fini del T.A.E.G.) diverso da quello concordato e più sfavorevole al cliente, in quanto superiore a quest’ultimo per effetto dell’occulta applicazione (in sede di sviluppo del piano di ammortamento) del regime di capitalizzazione composta.”
Normativa sulla trasparenza bancaria
L’errata informativa al cliente circa la reale misura del costo del finanziamento pregiudica “la completezza di informazione al cliente e dunque quel livello di consapevolezza che controparte deve avere per garantire la corretta gestione economico- finanziaria della posizione e, dunque, la sua complessiva sostenibilità”. Pertanto, la Corte afferma che la clausola relativa alla determinazione degli interessi risulta nulla per indeterminatezza dell’oggetto (art. 1346 c.c.). Infatti, l’integrazione del requisito di determinabilità presuppone “che il tasso di interesse sia desumibile direttamente dal contratto senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo al mutuante”. Sul punto la CdA di Bari richiama le Sezioni Unite n°8870/20, che, pur occupandosi del diverso tema dei derivati, hanno stabilito l’esigenza di una precisa misurabilità dell’oggetto contrattuale, che deve necessariamente esplicitare i “costi occulti”. Ovviamente, la capitalizzazione degli interessi agendo quale moltiplicatore del costo del credito, non espresso, rappresenta un costo occulto.
Indeterminatezza del tasso ultralegale a causa dell’anatocismo
La nullità della clausola contrattuale che determina la misura degli interessi ultralegali deriva dal contrasto con gli art. 117 TUB e 1284 c.c., che prescrivono la forma scritta ad substantiam per la pattuizione di un saggio di interesse ultralegale. Ebbene, in tal caso il TAN effettivamente applicato è diverso dal TAN pattuito, poiché quest’ultimo non esprime la maggiorazione dovuta all’effetto della capitalizzazione.
Illegittimità dell’anatocismo nell’ammortamento francese
Ulteriore profilo di nullità discende dal divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., secondo il quale perché gli interessi possano produrre interessi è necessaria un’apposita convenzione scritta. Sul punto non è possibile invocare la delibera CICR del 9 febbraio 2000, attesa l’assenza di reciprocità nel computo degli interessi debito/credito nei rapporti di credito, quale condizione necessaria perché sia valida la deroga dell’art. 1283 cc.
Applicazione del tasso minimo BOT
La conseguenza pratica connessa alle predette violazioni è che gli interessi debitori devono essere ricalcolati applicando il tasso ex art. 117 co. 7 TUB senza alcuna capitalizzazione periodica, in conformità al disposto di cui all’art. 821, 3° comma, cc.
Tale è la sanzione inflitta all’istituto di credito dalla CdA di Bari, all’esito delle violazioni riscontrate nel contratto di mutuo ipotecario oggetto di causa.
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