Mancanza degli estratti conto e ricostruzione del legittimo saldo

 

In mancanza degli estratti conto la ricostruzione del conto può essere effettuata con documenti diversi, ad esempio un partitario contabile, purché i documenti offrano indicazioni certe e complete sull’andamento del conto corrente. È la Cassazione a stabilirlo. Con l’ordinanza n° 38976 del 7 dicembre 2021 (relatore Falabella) la Suprema Corte ha cassato la Sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce che riduceva ad € 22.923,36 la restituzione per indebite competenze ed interessi anatocistici determinata dal Tribunale di Brindisi in € 231.257,00 a credito di un’azienda del brindisino.

 

I Fatti di causa

La srl ha convenuto in giudizio un primario istituto di credito pugliese contestando l’applicazione di interessi calcolati a tassi ultralegali, interessi anatocistici, nonché commissioni sugli affidamenti e spese indebite, poiché non legittimamente pattuite. In prima istanza il Tribunale di Brindisi ha accolto le ragioni della Srl condannando la banca alla restituzione dei € 231.257,00 calcolati dal CTU sulla base, oltre che degli estratti conto, anche dei c.d. mastrini, ossia del partitario contabile nel quale la Srl ha annotato l’intero andamento dei conti corrente nel corso degli anni. In particolare, gli estratti conto mancanti integrati con il partitario contabile hanno riguardato un arco temporale risalente a tutta la movimentazione contabile antecedente il 1993, richiesta alla banca e mai prodotta.  

La decisione della Corte d’Appello di Lecce

La Corte territoriale non condividendo il giudizio del Tribunale ha escluso che “per la ricostruzione dell’andamento dei due rapporti potessero essere utilizzate altre scritture contabili le quali, a differenza degli estratti conto inviati della banca al correntista, non erano «soggette a un controllo in contraddittorio tra le parti » e, «in quanto provenienti esclusivamente da una parte, [risultavano] sfornite di alcuna garanzia di affidabilità e di veridicità delle scritturazioni, a differenza degli estratti conto»”. Tale giudizio comporta la drastica revisione della liquidazione ottenuta in primo grado, infatti, la corte di merito stabilisce in soli €22.923,36 l’importo dell’indebito conseguente all’applicazione di tassi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni sugli affidamenti e spese indebite.

“A fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili. Ha errato, dunque, la Corte di merito nel negare, in punto di diritto, che documenti diversi dagli estratti conto potessero essere utilizzati per la ricostruzione delle intercorse movimentazioni. La sentenza va dunque cassata in relazione al primo motivo: il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione i documenti prodotti facendo applicazione del principio per cui il correntista, attore in ripetizione, può comprovare la domanda attraverso documenti diversi dagli estratti conto mensili, ove essi forniscano indicazioni certe e complete riguardo all’andamento del conto”. Questa la motivazione con cui la Cassazione stabilisce che la Corte d’Appello di Lecce riveda la propria decisione.

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