Se nella CTP o CTU bancaria mancano gli estratti conto iniziali si deve azzerare il saldo di partenza? (Cass. Civ. Sez. I Ord. 27632/22)
Come recuperare vecchi estratti conto bancari? In caso di mancanza è necessario azzerare il saldo iniziale? Scopriamolo insieme in questo articolo
Cosa prevede la giurisprudenza e come è cambiata negli anni
Da lungo tempo nella giurisprudenza si pone il problema relativo a come ricostruire il saldo finale del conto corrente se manchino gli estratti conto iniziali o intermedi.
Le pronunce giurisprudenziali sia di legittimità che di merito sul tema sono state numerose nel corso degli anni.
Ma andiamo per gradi.
La questione si è posta innanzitutto nelle cause di opposizione a Decreto Ingiuntivo nell’ambito delle quali era la banca ad esercitare una pretesa creditoria nei confronti del correntista sulla base di un semplice estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 TUB.
Tale contenzioso ha imposto innanzitutto di differenziare il tema della conservazione degli estratti conto rispetto a quello della prova del credito, inizialmente “confusi” nelle tesi difensive degli istituti di credito.
Nel 2010 la Cassazione pose un punto fermo stabilendo che “non si deve confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del credito, e la banca ha sempre l’onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente”. (cfr Cass. Civ. 23974 del 25 novembre 2010).
Dunque acclarato che il decorso degli anni non rappresenta una causa giustificativa per non avere conservato gli estratti conto del conto corrente di cui pretende il saldo possiamo passare oltre e concentrarci sulla prova del credito, tema oggetto dell’Ordinanza 27632 del 19 settembre 2022 pronunciata dalla Cassazione.
Prima di esaminare i principi dettati dall’ordinanza della Cassazione è bene puntualizzare che già nel lontano 2004 le Sezioni Unite posero un punto fermo stabilendo che con la Sentenza n. 21095/2004 la banca è tenuta a documentare “le proprie ragioni creditorie”. Tanto può avvenire esclusivamente attraverso il deposito della serie completa degli estratti conto, la cui movimentazione contabile comprova la formazione del saldo del conto.
Sulla base di tali premesse è nato un ulteriore orientamento, che ha preso le sue mosse dai giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, per poi assumere un carattere più ampio ed estendersi alla generalità dei casi di contestazione dei rapporti di conto corrente o di apertura di credito in conto corrente.
In particolare la giurisprudenza ha decretato che laddove sia la banca a chiedere il pagamento del saldo al correntista, questa deve documentare il proprio credito depositando tutta la serie completa di estratti conto fin dall’accensione del rapporto, diversamente, in caso di mancanza degli estratti conto iniziali, il saldo di partenza del ricalcolo, deve essere azzerato, poiché la sua genesi non risulta provata (Cass. Civ. Sez. I Sent. 23852/20).
In realtà, ben prima della citata pronuncia della Cassazione 2020, presso la giurisprudenza di merito era già in voga da molto tempo l’orientamento per il quale “In assenza dell’intera documentazione relativa a tutto il periodo in cui si è protratto il rapporto negoziale, la Corte ritiene che sia corretto assumere come dato iniziale non il saldo risultante dal primo estratto conto, ma quello pari a zero”. (C.d.A. di Sentenza 510 del 17 luglio 2012).
Su cosa si è attestato l’attuale ordinamento giuridico: a chi spetta produrre gli estratti conto e cosa accede in loro assenza?
Si è quindi consolidato l’orientamento secondo il quale sia che agisca la banca sia che agisca il cliente gli estratti conto devono essere completi, con la differenza che laddove manchino gli estratti conto e sia la banca ad agire il saldo di partenza della serie continua di estratti conto deve essere azzerato. Invece, se è il correntista ad agire e non abbia depositato la serie completa di estratti conto il saldo di partenza è quello riportato nell’estratto conto.
Tale ultima circostanza è stata fino ad oggi motivata dal fatto che il correntista che agisca per la ripetizione di indebito anche opponendosi alla pretesa sa creditoria formulata dalla banca diviene attore sostanziale nel giudizio.
Tuttavia la pronuncia oggi in commento ha scardinato tale principio.
Ma vediamo nel dettaglio le novità introdotte dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 27632 del 19/09/2022.
L’ordinanza in parola riprende e specifica i principi dell’ordinanza 22387/21, che già si era pronunciata sul tema dell’azzeramento del saldo iniziale in caso di incompletezza deli estratti conto.
Più precisamente l’Ordinanza 27362/22 dispone che nel giudizio sottoposto al sindacato di legittimità della Suprema Corte ciascuna delle parti contendenti, banca da un lato e correntista dall’atro, sono portatrici di pretese contrapposte. Una parte – la banca – pretende il pagamento del saldo, l’altra – il correntista – contesta l’inesistenza del credito ritennendolo viziato da indebiti e chiede la restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto al dovuto.
In una simile situazione ciascuno degli antagonisti ha, secondo la Cassazione, l’onere di provare le operazioni da cui trae origine la propria pretesa. Tuttavia, si è riscontrata la mancanza di parte degli estratti conto, configurandosi tale circostanza il Collegio ritiene che:
“Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata accertata – come avvenuto nella specie, peraltro con statuizione, come si è visto, passata ormai in giudicato – la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa; in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto.”
La mancanza degli estratti conto pregiudica la possibilità di contestare il saldo?
Conclusivamente l’elemento di novità che l’ordinanza in commento offre è dato dal fatto che sebbene il correntista abbia contestato la pretesa creditoria formulata dall’istituto di credito richiedendo la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, l’assenza degli estratti conto completi, non pregiudica la sua posizione, imponendo che la ricostruzione sia sviluppata muovendo dal primo saldo della serie continua di estratti conto.
Anche in tale caso, stante l’assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto.
Dott. Francesco Leo