Anatocismo Mutuo: cosa sapere

Mortgage loan - Free real estate icons

Cosa saper sull’anatocismo mutuo e scopri di più su questa pratica e cosa comporta per i debitori.

Anatocismo mutuo: cosa sapere

Con il termine anatocismo si fa riferimento a quegli interessi calcolati indebitamente su altri interessi. Da un punto di vista etimologico anatocismo ha origini greche ed è una crasi di due parole: “anà”, che significa “nuovo” e “tokòs” che significa “interesse”. Per l’appunto, un nuovo interesse.

Cos’è l’anatocismo sul mutuo e come si manifesta?

L’anatocismo è praticamente l’applicazione degli interessi su altri interessi già calcolati sulla rata di un mutuo pagata in ritardo. Tale ricalcolo maggiorato degli interessi si verifica solitamente a cadenza trimestrale, innalzando notevole il capitale che il debitore è costretto a pagare. Questa operazione viene chiamata anche capitalizzazione degli interessi.

È opportuno chiarire una cosa: se il debitore non paga una rata, la banca può applicare degli interessi di mora. L’importo della rata da pagare comprende non solo una parte del capitale da rimborsare, ma anche gli interessi già calcolati a monte al momento della sottoscrizione del contratto e dell’accensione del mutuo. In questo caso la capitalizzazione degli interessi è lecita.

Cosa dice la legge sul calcolo dell’anatocismo sul mutuo?

In base all’art. 1283 del Codice Civile l’anatocismo in Italia è considerato un reato. Le banche non possono quindi applicare all’importo di ogni rata la somma degli interessi dovuti e, su questi, calcolare ulteriori spese. Il capitale crescerebbe infatti in modo esponenziale, determinando una spesa aggiuntiva continua che grava indebitamente sulle spalle del debitore.

In questi casi è opportuno richiedere la perizia sull’anatocismo sul mutuo, che potrebbe configurarsi addirittura come usura.

Cosa succede in questi casi? Il titolare del mutuo può richiedere il rimborso alla banca, alla quale deve inviare una lettera raccomandata. La banca, a sua volta, deve rispondere entro e non oltre i 10 giorni dalla ricezione della lettera. Se la banca non risponde il debitore può rivolgersi al Giudice di Pace, ma solo se si tratta di importi superiori ai 5.000 euro.

Articoli simili