Ordinanza Cassazione n° 34997 del 14 dicembre 2023: La prova dell’esistenza del fido, ai fini della prescrizione, può essere offerta mediante gli estratti conto o altri documenti

Prescrizione
Il tema della prescrizione è divenuto centrale nel contenzioso bancario, dopo la Sentenza delle SU 24418/10.
Uno dei problemi operativi che si è posto nell’applicazione del principio di diritto enunciato delle Sezioni Unite è stato stabilire come individuare le competenze prescritte, laddove manchi il contratto di apertura di credito, quindi non sia individuato l’ammontare del fido, ma nei fatti il rapporto risulta affidato.
Ovviamente, le difese delle banche hanno sempre sostenuto che in assenza del contratto di affidamento, non prodotto dal correntista che ne avrebbe interesse, il conto non può ritenersi affidato, quindi tutte le competenze, interessi, commissioni e spese ultradecennali, devono ritenersi prescritte.
Al contrario le difese dei correntisti hanno sempre sostenuto che l’importo dell’affidamento può desumersi anche da documenti diversi dai contratti, quali ad esempio gli estratti conto.
Ordinanza della Corte di Cassazione
Con l’Ordinanza in commento la Corte di Cassazione offre rilievo a questa seconda tesi. Infatti, i Giudici della Cassazione sostengono che laddove dal generale comportamento delle parti si evinca la volontà di concedere un’apertura di credito in conto corrente, l’importo dell’affidamento accordato può desumersi anche dagli estratti conto.Tale principio è valido per tutti i rapporti stipulati prima del 1992 quando la forma scritta non era obbligatoria, ed anche per quelli successivi laddove il correntista non intenda avvalersi della nullità derivante dalla mancanza di forma scritta del contratto.
La Suprema Corte ha quindi espresso il seguente principio di diritto:
In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest’ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell’art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa.
Il rapporto contestato dai correntisti era stato stipulato nel 1997 ed era durato fino al 2004, ciò aveva consentito di ottenere nel primo grado di giudizio oltre 760.000 euro, ridotti in appello a circa160.000 euro, in virtù del fatto che la Corte d’Appello aveva ritenuto il rapporto non affidato in mancanza di indicazione contrattuale dei limiti del fido.
È oggi evidente, che la Corte di Cassazione ha ritenuto di non condividere l’impostazione indicata della corte d’appello indicando il principio di diritto da seguire in termini esattamente contrari, ossia che l’importo dell’affidamento può essere desunto anche dagli estratti conto o da altri documenti.
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