Leasing stipulati tra il 2005 ed il 2008: Nullità dell’indicizzazione Euribor
Con l’ordinanza 34889/23 la Corte di Cassazione ritiene che anche se un istituto di credito non abbia partecipato alle intese anti concorrenziali per la determinazione del tasso Euribor non può ritenersi esclusa la sussistenza di un’intesa manipolativa della concorrenza vietata dall’art. 2 della l. 287/1990 legge “antitrust”. Conseguentemente può essere chiesta e ottenuta la nullità della clausola di determinazione degli interessi ancorati al tasso Euribor.
La pronuncia delle Sezioni Unite 2207/05 e la Legge antitrust
Già le Sezioni Unite con Sentenza Corte n. 2207 del 4/2/2005 avevano chiarito che “la legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata … siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto “ex” art. 2043 cod. civ., chi subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione … l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 della legge n. 287 del 1990 … la cui cognizione è rimessa … alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello”. La stessa Corte di cassazione (cfr. Cass. 1/2/1999, n. 827) aveva già affermato che l’art. 2 della legge “antitrust” ( n. 287 del 1990), dispone che devono ritenersi nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
L’art. 2 della Legge antitrust
Quanto al concetto di “intese” la norma non si riferisce solo alle “intese” in quanto contratti in senso stretto, ma anche a tutti i comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”. Pertanto si rendono rilevanti tutte le condotte di mercato alle quali partecipino almeno due imprese che realizzino un ostacolo al gioco della concorrenza. Dunque, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust.
Gli accertamenti della Commissione Europea Antitrust
Anche la Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013 ha ravvisato l’avvenuta violazione dell’art. 101 Trattato CE nella parte in cui dispone che “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione … Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”. Dunque, mentre le Sezioni Unite riconoscevano il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, la Commissione dispone la vera e propria nullità della clausola di determinazione degli interessi.
Il Leasing esaminato nell’ordinanza 34889/23
Nella vertenza sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato facendo riferimento al tasso Euribor che era stato fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da otto istituti bancari. Secondo la Corte di Cassazione la decisione della Commissione Europea Antitrust si deve considerare prova privilegiata (Cass. 31/08/2021, n. 23655; Cass. 05/07/2019, n. 18176; Cass. n. 13846 del 22/05/2019, n. 13846; Cass. 28/05/2014, n. 11904; Cass. 22/05/2013, n. 12551; Cass. 09/05/2012, n. 7039; Cass. 18/08/2011, n. 17362) a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato la banca che ha concesso il Leasing. Tanto per il fatto che la violazione dell’art. 2 della legge antitrust (l. n. 287/1990) è commessa anche se un contratto o negozio a valle costituisce applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810). Quindi secondo l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ritiene che la clausola di determinazione del tasso d’interesse debba essere considerata nulla.
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