
Il tasso di interesse deve essere determinato per iscritto, come richiesto dall’art. 1284 c.c., anche mediante rinvio per relationem ad altro accordo esterno al mutuo, purchè l’accordo al quale sia rinvia sia fornito.
Infatti, affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c., il tasso d’interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione.
Pertanto, “Qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022). Nella fattispecie, secondo le lineari argomentazioni espresse dal giudice di merito, il tasso d’interesse del contratto di mutuo non è stato espresso in modo univocamente chiaro nel testo negoziale: qualsiasi combinato di clausole che non realizzi tale trasparenza determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale.”
(Cass. Civ. Sent. Sez. 2 N 36026/2023)
Dott. Francesco Leo