
In mancanza di contratti validi, molto spesso gli istituti di credito presentano come prova documentale i contratti di conto corrente di deposito che, come vedremo, non sono utili a sostituire un contratto di apertura di credito.
Durante il contenzioso con la banca un ruolo fondamentale è dato dalla prova documentale, ovvero la documentazione consegnata al Giudice che attesti le proprie ragioni.
I contratti costituiscono una parte fondamentale della prova documentale poiché, qualora non siano validamente pattuiti o non vengano presentati come prova documentale, sarà possibile contestare tutte le competenze addebitate (interessi, commissioni e spese).
Tuttavia, in mancanza di contratti validi, molto spesso gli istituti di credito presentano come prova documentale i contratti di conto corrente di deposito che, come vedremo, non sono utili a sostituire un contratto di apertura di credito.
Vediamo il perchè.

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Il conto corrente (art. 1823 cc) è lo strumento mediante il quale vengono contabilizzati il Deposito (art. 1834 cc) e l’Apertura di Credito (art. 1842 cc).
Con il Deposito il cliente affida alla banca somme di sua proprietà e questa annota in conto poste a credito per il cliente/depositante.
Al contrario con l’Apertura di Credito è la banca a concedere una somma di denaro al cliente che provvederà a restituire il capitale preso in prestito mediante versamenti.
È quindi evidente che nell’ambito del rapporto di credito, il cliente preleva “capitali” di esclusiva proprietà della banca corrispondendo interessi, commissioni e spese.
Invece, nel rapporto di Deposito non vi è mai un prelievo di capitale da parte del cliente, poiché è quest’ultimo a depositare presso la banca le proprie disponibilità liquide.
Alla luce delle su esposte ragioni è evidente che in assenza di un contratto di apertura di credito pienamente valido ed efficace, gli interessi, le commissioni e le spese non trovano riscontro in un contratto scritto e pertanto non sono dovuti.
Tuttavia è innegabile la circostanza secondo la quale il cliente che ha goduto di capitali di esclusiva proprietà della banca, remuneri quest’ultima.
Bisognerà pertanto ricalcolare gli interessi, le commisisoni e le spese secondo l’art. 117 T.U.B. (Testo Unico Bancario) e quindi a tassi più vantaggiosi (per il correntista) rispetto ai tassi applicati dall’istituto di credito.
Tale norma, ha una duplice funzione:
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L’Analisi Preliminare serve a valutare la presenza di criticità RILEVANTI tali da rendere economicamente conveniente l’azione legale nei confronti dell’istituto di credito.
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