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Con l’apertura di credito la banca concede al cliente una somma di denaro (art. 1842 cc) che il cliente può utilizzare per finanziarsi in maniera rotativa (mediante prelievi e successivi versamenti ripristinatori della provvista) fino alla scadenza del contratto, oppure a revoca dello stesso.
L’apertura di credito (c.d. fido o affidamento) è un vero e proprio finanziamento in virtù del quale è richiesta la sottoscrizione di un apposito contratto che ne regola l’ammontare e le condizioni. L’utilizzo del conto oltre il limite di fido genera lo “sconfinamento” che diversamente dallo “scoperto di conto” si verifica solo in presenza di apertura di credito.
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