Con l’atto di mutuo il mutuante consegna il capitale erogato al mutuatario e vengono eseguite le formalità relative alla garanzia prestata, che può essere fornita dal mutuatario o da terzi (iscrizione di ipoteca).

L’erogazione del capitale può essere differita in tal caso l’ammortamento inizia a decorrere dal versamento dell’ultima trance. In tal caso il primo atto detto “condizionato” sancisce con una certa approssimazione le condizioni contrattuali che possono essere modificate nel successivo atto detto “definitivo”. Con l’atto definitivo l’operazione è definitivamente perfezionata. Nel periodo intercorrente tra i due atti vengono computati interessi di preammortamento. Nel tempo intercorrente, fra la delibera e la stipula del mutuo, il richiedente ha facoltà di optare per un prodotto differente con la stessa banca o di rinunciare al mutuo stesso, rimborsando una parte delle spese di perizia e di istruttoria all’istituto di credito. I preventivi rilasciati prima di iniziare l’istruttoria non sono vincolanti per la banca, che dopo la delibera potrebbe applicare spread e spese accessorie differenti.

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