Decreto Ingiuntivo
Opposizione a Decreto Ingiuntivo, procedimento mediante il quale l’ingiunto (debitore) contesta in giudizio, mediante perizia tecnica, l’ordine del Tribunale.
Decreto Ingiuntivo:
- Cosa è?
- Credito certo, liquido ed esigibile
- La Notifica
- I termini per presentare Opposizione
- La Provvisoria Esecutorietà
Decreto Ingiuntivo: cosa è?
La legge consente a chi vanta un credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta, di ricorrere al Tribunale per soddisfare una propria pretesa creditoria.
Il decreto ingiuntivo è l’ordine del Tribunale di pagare una somma di denaro o di consegnare o rilasciare un bene mobile o immobile.
In casi particolari è possibile che il Tribunale conceda un Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in tal caso l’esecutorietà del decreto è immediata.
L’esecutorietà del decreto ingiuntivo consente al creditore di vincolare il patrimonio del debitore – soprattutto quello immobiliare – a garanzia del credito, mediante iscrizione di ipoteca giudiziale, ed iniziare così l’esecuzione forzata.
Credito certo, liquido ed esigibile
Il credito si definisce:
– Certo quando risulta chiaramente per iscritto dagli elementi indicati nel titolo esecutivo;
– Liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata o determinabile, ovvero desumibile da operazioni aritmetiche;
– Esigibile quando non è sottoposto a condizioni né a termini oppure quando il termine è scaduto e il creditore può esigerne il pagamento o farlo valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna.
La legge – in particolare l’Art. 633 cpc e seguenti, nonché l’Art. 50 TUB – prevede che il decreto possa essere concesso purché il creditore offra prova scritta del credito che intende fare valere.
Nel caso delle banche la certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dal funzionario della banca deve essere conforme a quanto richiesto dal testo unico bancario D.Lgs 385/93.
Per contestare la correttezza dell’ ingiunzione di pagamento è necessario esaminare gli estratti conto ed i contratti depositati dalla banca quale prova del credito. Dunque, ai fini dell’opposizione a decreto ingiuntivo è essenziale il puntuale esame del fascicolo monitorio, ossia l’insieme dei documenti allegati al ricorso per Decreto Ingiuntivo. Infatti, nel fascicolo depositato dalla banca unitamente al ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo sono depositati tutti i documenti in base ai quali il Tribunale concede l’ingiunzione di pagamento.
Notifica decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dal deposito in cancelleria, altrimenti diviene inefficace. Tuttavia, se la notifica deve avvenire fuori dal territorio italiano il termine è di 90 giorni.
Il termine di notifica del decreto ingiuntivo è perentorio, pertanto cui alla scadenza di tale termine il decreto ingiuntivo perde efficacia. In ogni caso il creditore, qualora il suo diritto non si sia nel frattempo prescritto, può sempre chiedere un nuovo decreto ingiuntivo.
Termine opposizione decreto ingiuntivo
La legge (Art. 645 c.p.c.) stabilisce che l’ingiunto (debitore) che ritiene ingiusto il decreto emanato dal Tribunale, ha 40 giorni di tempo dal momento della notifica per proporre opposizione a decreto ingiuntivo. Nell’ambito dell’opposizione, l’ingiunto può far valere le proprie ragioni entrando nel merito delle vicende che hanno originato il decreto.
A seguito dell’opposizione si apre un vero e proprio processo ordinario. Nell’ambito di tale procedimento il debitore opponente può esporre tutti i fatti e le circostanze a sostegno delle proprie ragioni e addurre prove.
Invece, decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento si ritiene il decreto ingiuntivo “passato in giudicato”.
In sintesi, in mancanza di opposizione i fatti ed i crediti indicati nel decreto si cristallizzano, per cui non vi è più modo per il debitore di contestarli e discuterli.
Opposizione decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non
L’opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione davanti al Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo. Tale atto deve essere notificato al creditore. Nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo devono essere indicate le ragioni a supporto della insussistenza del credito.
Quando il creditore è la banca, l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere supportata da una ricostruzione contabile del rapporto, idonea ad evidenziare in maniera puntuale ogni anomalia bancaria.
Soltanto attraverso una perizia bancaria econometrica è possibile evidenziare le criticità dei documenti depositati con il ricorso per decreto ingiuntivo quale prova del credito. Una perizia bancaria econometrica di qualità aumenta esponenzialmente le probabilità di successo. Infatti, laddove il debitore opponente eccepisca delle contestazioni generiche, diviene alto il rischio di rigetto dell’opposizione per avere richiesto al Tribunale una CTU esplorativa.
Inoltre se l’opposizione al decreto ingiuntivo non è adeguatamente supportata da un idoneo strumento contabile di contestazione, vi è il rischio che il Tribunale possa concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo in corso di causa.
Se ricevi un decreto ingiuntivo dalla banca è necessario sviluppare una approfondita e seria analisi dei documenti e dei rapporti in poco tempo. Tanto ti consentirà di valutare la possibilità di ricorrere in opposizione a decreto ingiuntivo.