Come risolvere il problema del Pignoramento

L’opposizione all’esecuzione avrà ad oggetto la contestazione del titolo esecutivo sul quale si fonda il pignoramento, ovvero l’atto di precetto.

Contestare l’atto di precetto significa metterne in dubbio la legittimità.

Sarà quindi fondamentale contestare la non veridicità delle somme oggetto di precetto o addirittura dimostrare, come spesso accade, l’inesistenza del proprio debito, per le ragioni che vedremo di seguito.

Il pignoramento è un atto che dà il via al processo di espropriazione forzata.

E’ infatti il primo atto esecutivo realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore.

 

Il pignoramento è dunque un vincolo giuridico che riguarda il valore dei beni, ma non la loro fruizione: il debitore può infatti continuare a disporre materialmente dei beni che sono oggetto di pignoramento, ad eccezione di possibili comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del bene oggetto di pignoramento.

 

Sinteticamente, il pignoramento può essere:

  • immobiliare, se ha per oggetto beni immobili;
  • mobiliare, se ha per oggetto cose mobili;
  • presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. Ad esempio il pignoramento del saldo creditore di un conto corrente bancario.

 

Al pignoramento si giunge dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore l’atto di precetto.

 

Ne deriva che il pignoramento “segue” il precetto e che la notifica del primo deve essere effettuata, a pena di nullità, entro 90 giorni dalla notifica del precetto.

 

Se al precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso.

 

L’atto di pignoramento deve indicare il credito per cui l’ufficiale giudiziario procede e i beni che si intendono pignorare.

 

È inoltre necessario l’avvertimento di poter domandare al giudice dell’esecuzione la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma di denaro (la c.d. conversione).

 

In questo ultimo caso, la somma dovrà essere pari all’importo dovuto al creditore , comprensivi del capitale, degli interessi, delle spese e dei costi di esecuzione.

 

La richiesta dovrà essere depositata in cancelleria prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione dei beni.

 

Nel caso in cui il pignoramento non  sia sufficiente a soddisfare le pretese creditorie, la legge (art. 492 bis c.p.c.) prevede che il presidente del Tribunale, su istanza del creditore, possa valutare e autorizzare la ricerca telematica di ulteriori beni di proprietà del debitore affinchè vengano pignorati per soddisfare completamente le pretese creditorie.

 

Tuttavia il debitore può presentare opposizione all’esecuzione a patto che la stessa venga effettuata prima che il giudice designato disponga l’assegnazione o la vendita dei beni (o crediti) oggetto di pignoramento.

 

L’opposizione all’esecuzione avrà ad oggetto la contestazione del titolo esecutivo sul quale si fonda il pignoramento, ovvero l’atto di precetto.

 

Contestare l’atto di precetto significa metterne in dubbio la legittimità.

 

Sarà quindi fondamentale contestare la NON veridicità delle somme oggetto di precetto o addirittura dimostrare, come spesso accade, l’inesistenza del proprio debito, per le ragioni che vedremo più avanti.

 

La procedura di contestazione è possibile solamente con un’analisi dettagliata dei rapporti bancari che hanno generato l’esposizione debitoria, andando ad evidenziare tutti gli addebiti illegittimi e le irregolarità intercorse durante lo svolgimento del rapporto, dimostrando matematicamente come in assenza di tali addebiti e irregolarità, l’esposizione debitoria maturata sia artificiosamente costruita e quindi illegittima.

 

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