Opposizione a precetto

Opposizione a Precetto

Opposizione a Precetto, procedimento mediante il quale il debitore contesta le somme richieste con atto di precetto mediante perizia tecnica.

Atto di precetto:

Cosa è e a cosa serve l’atto di precetto?

L’atto di precetto è l’atto che da inizio all’esecuzione forzata ed è disciplinato dall’Art. 480 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Secondo tale norma “il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni”. Ciò vuol dire che il debitore ha 10 giorni di tempo per procedere al pagamento di quanto richiesto, prima che l’esecuzione forzata possa avere effettivamente inizio.

Da quando il precetto produce effetti?

Il precetto produce i suoi effetti dal momento che è portato a conoscenza del suo destinatario (il debitore), al quale deve essere notificato personalmente. Quindi, gli effetti dell’atto di precetto decorrono dal momento della notifica al debitore. Ad ogni modo “Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso” (Art. 482 cpc).

Quali sono i termini di validità del precetto?

L’efficacia del precetto è limitata a novanta giorni dalla sua notifica. In altri termini il l’atto di precetto ha una data di scadenza, pertanto se l’esecuzione forzata non viene avviata entro il novantesimo giorno dalla notifica, l’atto di precetto non è più utilizzabile (Art. 481 cpc).

Come faccio a sapere per quale debito mi viene notificato il precetto?

Il precetto normalmente contiene il titolo esecutivo, cioè il contratto, il Decreto o altro titolo che indica il rapporto dal quale scaturisce il credito e l’ammontare del credito stesso.

Si può proporre Opposizione al Precetto?

L’opposizione al precetto insieme all’opposizione all’esecuzione è uno delle due possibilità che il codice di procedura civile prevede a tutela del debitore assoggettato all’esecuzione.
L’opposizione al precetto è una opposizione preventiva, poiché si propone ad esecuzione non ancora iniziata.

Si può contestare il debito bancario con l’Opposizione al Precetto?

L’opposizione al precetto deve essere proposta mediante atto di citazione che se contiene contestazioni sostanziali rispetto al rapporto bancario da cui origina il precetto, ad esempio anatocismo, usura bancaria, addebiti illegittimi di interessi ultra legali o altro deve essere supportata da adeguata perizia di revisione bancaria comprovante che il credito intimato dalla banca non corrisponde al vero.

Entro quale termine posso proporre opposizione al precetto?

L’opposizione al precetto deve essere proposta con atto “nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (Art. 617 cpc). A seguito dell’opposizione l’efficacia del precetto viene sospesa ed il giudizio si svolge con le regole proprie del giudizio di cognizione. Oltre il ventesimo giorno dalla notifica, non si può più proporre opposizione al precetto, ma si può proporre opposizione all’esecuzione.

Se non contesto il precetto viene direttamente venduto l’immobile all’asta?

L’atto di precetto è il primo atto dell’esecuzione, quindi costituisce una sorta di avviso che il creditore intende iniziare l’esecuzione immobiliare, tuttavia, successivamente al precetto, il creditore deve procedere al pignoramento del bene per poter materialmente aggredire i beni sui quali è posta in essere l’esecuzione forzata.