Atto di Precetto
Definizione Atto di Precetto:
L’Atto di precetto (Art. 480 c.p.c.) , consiste nella manifestazione del proposito di procedere ad esecuzione forzata. Secondo il disposto dell’art. 480, comma 1, c.p.c. “il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni”.
Il precetto è un atto tipicamente recettizio, vale a dire che produce i suoi effetti poiché è portato a conoscenza del suo destinatario (il debitore), al quale deve essere notificato personalmente.
L’efficacia del precetto è limitata a novanta giorni dalla sua notificazione, quindi se l’esecuzione forzata non viene iniziata entro tale temine, l’avvenuta notificazione non è più utilizzabile.
Il precetto normalmente contiene o è pedissequo al titolo esecutivo, infatti quando il titolo esecutivo è costituito da titolo di credito opera il disposto dell’art. 480, comma 2, c.p.c. , che richiede la trascrizione del titolo nel contesto del precetto quando ciò è richiesto dalla legge.
Opposizione al Precetto:
L’opposizione al precetto – opposizione agli atti esecutivi – è la seconda delle due opposizioni (la prima è l’opposizione all’esecuzione) riconducibili all’iniziativa del debitore, o comunque del terzo assoggettato all’esecuzione.
Mediante detto strumento si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto art. 617, comma 1 , c.p.c.
L’opposizione al precetto, poiché si propone ad esecuzione non ancora iniziata –c.d. opposizione preventiva – deve essere proposta mediante atto di citazione supportato da adeguata relazione tecnico – contabile (richiedila qui) comprovante che il credito intimato dalla banca non corrisponde al vero davanti al giudice designato ai sensi dell’art. 480 comma 3, c.p.c., entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’atto che si assume essere viziato o irregolare.
A seguito dell’opposizione al precetto il giudizio si svolge con le regole proprie del giudizio di cognizione.
Consulta i nostri casi di successo