Anatocismo: illegittimo anche dopo il 2000. Istituto di credito condannato a pagare oltre 225.000 €

Un caso di anatocismo bancario, in cui gli interessi anatocistici sono riconosciuti illegittimi anche dopo le deroghe introdotte dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Un importante istituto di credito è così condannato dal Tribunale di Brindisi al pagamento di oltre 200.000 euro.
La clausola contrattuale contenuta nelle condizioni generali dei moduli ABI in uso alle banche è illegittima, a prescindere della previsione reciproca della capitalizzazione debito/credito. Tanto per il fatto che tale clausola “predisposta dagli istituti di credito è insuscettibile di negoziazione individuale e la sua sottoscrizione costituisce il presupposto indispensabile per accedere ai servizi bancari”.
Infatti, l’imposizione all’utenza bancaria di clausole anatocistiche non riviene dalla Legge, e di tanto la clientela bancaria è pienamente consapevole. Tale vincolo contrattuale costituisce a tutti gli effetti un uso negoziale, cui la clientela che voglia accedere ai servizi bancari non può sottrarsi. Pertanto la clausola è nulla.
Gli istituti di credito, quali operatori professionali, sono e devono essere al corrente della illegittimità della capitalizzazione periodica, non di meno sono edotti che tale circostanza sia pacifica atteso il “consolidamento del principio di illiceità della capitalizzazione trimestrale” almeno a far data dal 1999. Pertanto laddove siano sottoposte al cliente clausole anatocistiche, o peggio siano addebitati interessi anatocistici vi è “malafede” attesa la consapevolezza della banca di non rispettare i “canoni legali”.
Con queste motivazioni il Tribunale di Brindisi ha condannato l’istituto di credito al pagamento della somma di euro 225. 592,24 oltre interessi legali dal 1999 al soddisfo. È infatti il 1999 la data in cui la banca avrebbe dovuto eliminare (per il futuro) qualsiasi interesse anatocistico. Non avendo ottemperato ai principi giuridici e giurisprudenziali chiariti, il Tribunale ha sanzionato tale contegno illegittimo riconoscendo il diritto a percepire interessi al tasso legale, addirittura dal 1999, nonché il risarcimento del danno.
Le risultanze contabili che hanno condotto al pagamento di euro 225. 592,24   sono frutto di accertamento tecnico/contabile posto in essere mediante perizia di parte redatta dalla Kipling nella persona del Dott. Francesco Leo, che nel corso del giudizio sono state verificate e integralmente confermate dal Tribunale di Brindisi mediante una complessa e molto articolata Consulenza Tecnica d’Ufficio.

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Kipling Revisione Bancaria