Con sentenza n° 2123, la prima sezione civile del tribunale di Salerno ha risolto una complessa vicenda sorta nell’ambito di una opposizione al precetto.
Si riferiscono ad una serie di rapporti concatenati e risalenti nel tempo.
Un imprenditore ottiene dalla banca a metà degli anni novanta un affidamento ed un mutuo fondiario al tasso contrattuale del 16%. Attesa l’ingente quota di interessi si producono ritardi nei pagamenti delle rate, con addebito di interessi di mora calcolati anche sulla quota parte di interessi corrispettivi. Tanto concreta anatocismo.
L’apertura di credito in conto corrente (c.d. fido) produce anch’essa interessi, commissioni e spese progressivamente crescenti innescando, per via dell’anatocismo, un circolo vizioso. I tassi effettivi superano le soglie di usura ed il malcapitato imprenditore non riesce a sostenere la situazione economica.
L’esposizione debitoria cumulatasi è estinta, mediante un nuovo ed ulteriore mutuo fondiario. Tuttavia, nonostante ben 40 rate siano regolarmente onorate, l’applicazione di interessi superiori a quelli concordati produce una nuova empasse.
La banca notifica un precetto per il pagamento integrale delle somme dovute, minacciando l’esecuzione immobiliare sui beni offerti in garanzia.
Il rapporto è ormai compromesso e l’imprenditore esausto di subire una ulteriore vessazione decide di incaricare Kipling sas dell’analisi dei rapporti.
Le perizie rivelano la presenza di addebiti di interessi usurari, di illegittimo anatocismo e numerose irregolarità, sia con riferimento alle aperture di credito in conto corrente che ai mutui. Pertanto all’opposizione al precetto e si contestano anche i rapporti di affidamento e di mutuo da cui è originato il debito.
La banca eccepisce la prescrizione dei rapporti di apertura di credito in conto corrente, rilevando la presenza di rimesse solutorie, come tali prescritte, nonché la legittimità dell’anatocismo nel mutuo, attesa la natura “fondiaria” dello stesso con conseguente deroga al divieto di cui all’Art. 1283 cc.
La pronuncia del tribunale giunge all’esito di una complessa indagine tecnica.
Quanto al primo punto, il tribunale statuisce che: “I versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano un pagamento. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto di apertura di credito.
Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti deve essere in concreto provata dalla parte che intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni.”
È evidente che secondo il giudice di prime cure la funzione tipica del contratto di affidamento è quella di finanziamento con funzione rotativa (prelievi/versamenti). I versamenti sono finalizzati di norma a ripristinare la provvista per poter continuare ad utilizzare il credito concesso. Qualora, la banca intenda eccepire la prescrizione, incombe in capo a quest’ultima l’onere di provare che i versamenti hanno avuto una diversa finalità (solutoria) di pagamento degli interessi maturati.
Ma v’è di più.
Quanto al secondo punto, relativo al mutuo fondiario, il tribunale chiarisce che la ragione per cui il credito fondiario era sottratto alla disciplina che vieta la produzione di interessi sugli interessi, risiede nel fatto che gli interessi corrispettivi, in tale ambito, non maturavano quali frutti del capitale (art. 820 cc), bensì costituivano il mezzo mediante il quale la banca pagava gli interessi compensativi ai prenditori delle cartelle fondiarie. Invero, la provvista dei mutui fondiari era costituita mediante la emissione di cartelle fondiarie.
Tale mutualità caratteristica del credito fondiario, per cui la banca era semplicemente un intermediario tra i prenditori delle cartelle fondiarie ed i mutuatari, sottraeva tale tipo di credito alla disciplina del divieto di anatocismo.
Il giudice, chiarisce nella sentenza in commento che tale schema viene meno laddove sia la banca, a fronte della garanzia ipotecaria costituita a proprio favore, a costituire la provvista del mutuo con caratteristiche diverse da quelle proprie del credito fondiario. Tanto fa venire meno i requisiti di mutualità propri del credito fondiario, con conseguente inapplicabilità della deroga al divieto di anatocismo di cui all’ert. 1283 cc.
In ragione di tanto gli interessi anatocistici nell’ambito delle operazioni di finanziamento fondiario devono ritenersi illegittimi.
Kipling Revisione Bancaria