Anatocismo: Riconosciuti euro 233.334,85 a favore dell’imprenditore

Con la sentenza n° 411 il Tribunale di Torre Annunziata ha cancellato l’esposizione debitoria indicata in estratto conto per euro 199.943,83, rigettando integralmente la domanda riconvenzionale posta in essere dall’istituto di credito, ed ha condannato la banca al pagamento di euro 33.391,02 oltre interessi e spese in favore della società attrice.
È il felice epilogo per una nota società di costruzioni di Castellammare di Stabia che intratteneva rapporti risalenti al 1988 con un locale istituto di credito.
Infatti, nel 2013 l’istituto di credito formulò una richiesta di rientro per l’importo di euro 199.943,83 quale saldo passivo dell’apertura di credito, nonostante la longevità di un rapporto oramai consolidato da lungo tempo e sebbene lo stesso fosse stato gestito dalla banca in maniera non conforme alla legge, come poi ha acclarato la Sentenza in parola.
All’esito di tale richiesta di rientro, l’imprenditore deciso ad approfondire la vicenda affidò alla Kipling tutti gli estratti conto dal 1988 al 2013 affinché li esaminasse. La perizia sviluppata dal Dott. Francesco Leo rivelò l’inesistenza dell’esposizione debitoria ed anzi un credito della società nei confronti della banca. Tanto per il fatto che l’addebito di interessi anatocistici, interessi a tassi ultralegali, nonché di commissioni e spese privi di ogni giustificazione ha innescato un circolo vizioso che ha autoalimentato una esposizione debitoria – nei fatti – inesistente.
L’Avv. Emilio De Stefano, difensore della società nell’ambito di un processo ricco di una copiosa produzione documentale – a volte fuorviante al punto da richiedere numerose consulenze d’ufficio e udienze di esame –  è riuscito a far valere in maniera netta le ragioni della società.
Il provvedimento oltre a contemplare le contestazioni in materia di anatocismo, statuendo sulla illegittimità dello stesso, pone una sostanziale novità in tema di modifiche unilaterali dei contratti.
La sentenza chiarisce infatti, che nel momento in cui intercorrono variazioni dell’originario contratto da parte degli istituti di credito esse devono essere supportate da un “giustificato motivo” e lo stesso deve essere portato a conoscenza del correntista affinché ne abbia contezza, in mancanza di tanto le modifiche unilaterali devono ritenersi inefficaci.

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Kipling Revisione Bancaria