La segnalazione a sofferenza comporta l’impossibilità di accedere al credito. Una attenta e minuziosa analisi documentale dei rapporti oggetto di segnalazione potrebbe aiutarti nella cancellazione dalla centrale rischi.
Indice:
Cos’è la Centrale dei Rischi?
La Centrale Rischi è un archivio di dati ed informazioni gestito dalla Banca d’Italia.
Tale archivio raggruppa tutte le informazioni ed i dati relativi ai debiti di famiglie e imprese nei confronti delle banche.
Partecipano alla Centrale Rischi banche, società finanziarie e altri intermediari, che trasmettono le informazioni riguardanti i crediti concessi alla propria clientela e le garanzie ricevute, nonché i finanziamenti e le garanzie acquisite da altri intermediari.
Non tutti i tipi di segnalazione sono pregiudizievoli, infatti, sono segnalati in Centrale Rischi tutti i soggetti che intrattengano rapporti di credito per i quali l’importo a debito sia pari o superiore a 30.000 euro.
Solo nel caso in cui un cliente abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito di valore superiore a 250 euro gli intermediari comunicano la segnalazione a sofferenza e classificano il cliente come debitore in sofferenza.
Essendo la segnalazione a sofferenza particolarmente pregiudizievole, l’intermediario è tenuto a considerare la complessiva situazione finanziaria del cliente.
Pregiudizi e danni connessi alla sofferenza bancaria in centrale rischi
“La segnalazione a sofferenza comporta di per sé il rischio di un concreto ed imminente pregiudizio, difficilmente risarcibile per equivalente” sulla base di questo principio il Tribunale di Ancona con ordinanza del 7 ottobre 2020, ha ordinato la cancellazione della segnalazione “a sofferenza” in centrale rischi, condannando la banca al risarcimento del danno.
Nella specie il tribunale ha considerato l’esistenza di un danno “all’immagine professionale” del soggetto segnalato, tenuto conto della professione svolta e delle difficoltà di accesso al credito.
Infatti, in tutti i casi in cui sussiste una segnalazione pregiudizievole, il soggetto segnalato è escluso dall’accesso al credito. Pertanto, oltre a non poter godere di nuovi finanziamenti, spesso subisce la revoca delle operazioni di credito in essere.
Il classico esempio è costituito dalla revoca del fido conseguente alla presenza di segnalazioni pregiudizievoli in sede di revisione degli affidamenti.
In questi casi, è frequente che il venire meno della necessaria elasticità aziendale provochi il blocco dell’operatività aziendale in tempi molto rapidi. A tanto consegue un effetto domino di danni qualificabili sia come danno emergente che come lucro cessante, che ove oggettivamente dimostrabili devono essere risarciti.
Il focus, dunque, si sposta sull’individuazione del soggetto responsabile della segnalazione.
Soggetti tenuti ad aggiornare o cancellare la segnalazione a sofferenza in centrale rischi
L’Ordinanza del Tribunale di Ancona affronta la particolare questione inerente la titolarità degli obblighi di aggiornamento e cancellazione.
Infatti, atteso l’aumento delle sofferenze bancarie causato dalla crisi del 2008 e delle sue durature conseguenze, il numero dei crediti deteriorati è cresciuto progressivamente. Sicché, all’esito delle raccomandazioni offerte dalla Banca Centrale Europea, la gran parte delle banche europee hanno utilizzato la cartolarizzazione per cedere i propri crediti Non Performing Loan.
L’Italia, dal 2015, è il paese europeo in cui è stato posto in essere il maggior numero di cessioni di crediti deteriorati. Tali crediti sono stati trasferiti in capo a società NPL che hanno il principale scopo di recuperarli.
In tale quadro fattuale si pone il problema di individuare il soggetto responsabile per la segnalazione della sofferenza bancaria. Infatti, spesso accade che la banca in capo alla quale è maturato il credito abbia generato la segnalazione a sofferenza, e successivamente il credito sia stato ceduto.
L’Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ancona il 7 ottobre 2020 affronta e risolve la questione, chiarendo che il cessionario “succede al cedente nel rapporto obbligatorio, acquisendo la titolarità del credito e, di conseguenza, i diritti e gli obblighi ad esso inerenti. Ne consegue anche che l’obbligo di aggiornamento dei dati e di cancellazione della segnalazione ricade sul cessionario.” Quindi il soggetto obbligato a cancellare la segnalazione è il cessionario, in quanto attuale titolare del credito.
Presupposti per la cancellazione della segnalazione pregiudizievole in Centrale Rischi
La fattispecie oggetto dell’ordinanza in commento considera l’avvenuto saldo del credito oggetto di segnalazione. Tuttavia, occorre considerare che non sempre il credito oggetto di segnalazione è saldato, infatti, spesso è oggetto di contestazione da parte del debitore.
In tal caso, le ragioni di credito del segnalante, quindi anche del cessionario e non solo della banca non rappresentano l’unico elemento di valutazione per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla cancellazione della segnalazione.
Sul punto, il Tribunale di Isernia con Ordinanza del 5 maggio 2014 ha chiarito che ai fini della valutazione circa la legittimità della segnalazione occorre considerare:
a) il volume d’affari della società nel periodo oggetto di segnalazione;
b) la sussistenza di tutti gli indizi che comprovano il regolare svolgimento della normale attività d’impresa (commesse, contratti, ordini, ecc…);
c) la presenza di eventuali iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli per la banca segnalante;
d) la sussistenza di eventuali azioni esecutive contro il cliente segnalato.
Le ragioni del segnalato utili alla cancellazione di sofferenza dalla Centrale Rischi possono essere fatte valere con un ricorso d’urgenza ex art. 700 CPC
Ricorso d’urgenza ex art. 700 per cancellare la segnalazione a sofferenza in centrale rischi
Abbiamo già in passato affrontato la questione relativa alla cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi.
In tale ambito, i presupposti essenziali per la proposizione del ricorso d’urgenza ex art. 700 CPC sono il periculum in mora ed il fumus boni iuris.
In buona sostanza affinché il ricorso d’urgenza sia ammissibile è necessario che sussistano il pericolo imminente di un danno grave ed ingiusto – che nella specie è costituito dal grave pericolo per la reputazione creditizia e dal restringimento dell’accesso al credito – nonché la presunzione dell’esistenza del diritto che si intende far valere.
Sulla base di tali circostanze si può richiedere al Tribunale l’ordine di cancellazione della pregiudizievole segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi.
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