Completezza estratti conto e saldo zero

Estratti conto e saldo zero
Il saldaconto certificato non costituisce documento utile a comprovare l’ammontare del credito.
La banca che richiede il pagamento del saldo di conto corrente deve fornire la serie completa degli estratti conto senza soluzione di continuità, in alternativa deve procedere ad azzerare il primo saldo debitore affinché si possa ricostruire il periodo successivo a quello mancante. La presenza del solo saldaconto, per quanto certificato, non è idonea a comprovare né l’esistenza né l’ammontare del credito, quindi il pagamento non è dovuto.
Tale principio oltre che per l’ingiunzione di pagamento è valevole per qualsiasi altra azione, nell’ambito della quale è preteso un saldo debitorie di conto corrente. L’Ordinanza n. 29090/24 pronunciata dalla 1 sezione civile della Corte di Cassazione stabilisce quali sono i criteri per ammettere al passivo di un fallimento il credito derivante da saldo di conto corrente e quali quelli per escluderlo.

I fatti
La Banca aveva chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento assumendo di essere creditrice nei confronti della società fallita per la somma indicata quale “saldo debitore” del rapporto di conto corrente stipulato con la stessa in data 21/10/1997. Tuttavia, nell’ambito dell’ammissione allo stato passivo, l’istituto di credito si era limitato a produrre gli estratti conto completi solo dal successivo 01/09/1998.
Il giudice delegato ha quindi respinto la domanda di ammissione al passivo rilevando, tra le altre cose, che la banca non aveva documentato tutti i movimenti operati sul conto dall’inizio del rapporto fino alla chiusura.
Dunque, il giudice delegato ha ritenuto che la banca che agisca per ottenere il riconoscimento del suo credito in sede fallimentare ha l’onere, a fronte della terzietà del curatore rispetto al fallito, di produrre in giudizio gli estratti conto a far data dal momento di apertura del conto. Tanto perché l’assolvimento di tale onere consente di offrire l’integrale iter di formazione del credito vantato.

La decisione del Tribunale
Nell’ambito dell’opposizione alla decisione del giudice delegato, il Tribunale stabilito che a fronte della nullità delle pattuizioni aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto, la rideterminazione del saldo del conto avrebbe dovuto essere eseguita attraverso i relativi estratti a partire della data della sua apertura. Il giudice ha ritenuto che l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere avrebbe potuto essere disposta solo sulla base di dati
contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, essendo inutilizzabili criteri presuntivi o approssimativi.
Infatti, secondo il giudice l’istituto di credito non può pretendere, solo perché non è in grado di produrlo, l’azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e di avere tra le parti, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario. Pertanto, sul presupposto che l’istituto bancario opponente ha omesso di produrre gli estratti conto per l’intera durata del rapporto e/o di documentare con prove diverse dai predetti estratti il proprio credito, ha deciso di escludere il saldo preteso dallo stato passivo del fallimento.

Il ricorso per Cassazione
Con il ricorso per cassazione la banca ha eccepito che il tribunale non aveva considerato che attesa l’impossibilità di produrre in giudizio tutti gli estratti conto, l’istituto di credito aveva chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento secondo il criterio del “saldo zero”. In buona sostanza la banca aveva chiesto di espungere il saldo negativo risultante in apertura del primo estratto conto disponibile e aveva altresì eccepito che l’assenza degli estratti conto, per il periodo iniziale del rapporto, non sarebbe stata astrattamente preclusiva di un’indagine contabile per il periodo successivo.

L’Ordinanza 29090/24
La Cassazione nell’Ordinanza in commento ha preso le mosse dal consolidato principio già affermato dalla Suprema Corte. Nei rapporti bancari, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio:

  • Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, nonché di quegli elementi che consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, diversamente, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato;
  • Nel caso di domanda proposta dalla banca l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto e che in mancanza di tanto è possibile assumere, quale dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero vale a dire considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.

Sulla base di tale principio la Cassazione perviene a concludere che la banca che ritiene di essere creditrice del saldo di conto corrente deve dare prova della formazione di tale saldo. Laddove l’istituto di credito non sia in grado di documentare pienamente tutti i movimenti che hanno prodotto il saldo richiesto, ma solo una parte di essi, il saldo può essere ricalcolato azzerando il primo movimento a debito del correntista.
Tuttavia “in mancanza di tali dati, la domanda proposta dalla banca, per il mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sulla stessa, dev’essere, di conseguenza, respinta (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; conf., Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 9727 del 2024, in motiv.; Cass. n. 11735 del 2024).”
In conclusione il mero saldaconto, cioè il documento nel quale la banca certifica come vero il saldo del conto, senza produrre gli estratti conto precedenti, non è di per sé idoneo a comprovare l’esistenza del credito preteso. Dunque, la richiesta di pagamento fondata sul solo saldaconto non è ammissibile.

(Cass Civi Sez. 1 Ord n 29090/24)

Dott. Francesco Leo

Leggi sentenza