Il garante di una società segnalata in centrale rischi, anche se non destinatario di autonoma e specifica segnalazione pregiudizievole in Centrale Rischi, può chiedere direttamente il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale?

La cassazione ha affrontato questo tema con l’Ordinanza 29252 del 2024

Segnalazione alla centrale dei rischi

I fatti
Il socio nonché garante di una società ha citato in giudizio, nell’ambito di un rapporto di leasing immobiliare una società di leasing chiedendo che, previo accertamento della illegittimità delle segnalazioni effettuate in Centrale Rischi della Banca d’Italia, la società di leasing fosse condannata al risarcimento dei danni da lui patiti in qualità di garante. Infatti, essendo socio ed amministratore della SRL aveva prestato garanzia per il pagamento dei canoni di leasing dovuti alla concedente, a fronte della locazione finanziaria di un capannone.
La società utilizzatrice tempestivamente aveva riscontrato l’inutilizzabilità del capannone e quindi aveva deciso di sospendere i pagamenti. Quindi, la società di leasing aveva segnalato a sofferenza in Centrale Rischi la debitrice assieme al fideiussore. Tuttavia per quest’ultimo aveva indicato la mera qualità di garante.
Nel frattempo un lodo arbitrale aveva definito la controversia insorta tra la concedente e l’utilizzatrice, in merito all’inadeguatezza del bene locato per il suo utilizzo e aveva riscontrato la presenza di vizi e ritenuto giustificato il mancato pagamento dei canoni ai sensi dell’art. 1460 Codice Civile.
Quindi, applicando la garanzia prevista dall’art. 1492 del Codice Civile, in tema di vendita, aveva ridotto il corrispettivo dovuto a fronte del al contratto di leasing.

Il giudizio di primo grado
Il Giudice di primo grado, dopo avere rilevato che con l’atto di riassunzione l’attore aveva limitato la domanda di accertamento della indebita segnalazione alla propria posizione di garante e non anche a quella dell’utilizzatrice, aveva escluso qualsiasi responsabilità risarcitoria della concedente.

Il giudizio di appello
In grado di appello, dando atto che nessuna segnalazione era stata effettuata per la posizione del garante, i giudici hanno ritenuto di interpretare la domanda dallo stesso proposta nel senso che questi avesse inteso dolersi del pregiudizio derivatogli dall’accostamento del proprio nominativo alla posizione della debitrice principale, censita come inaffidabile, e, in particolare, di avere subito un danno “perché il demerito creditizio, indicato in difetto dei presupposti che lo giustificassero, avrebbe impedito alla debitrice di mantenere i propri affidamenti presso le banche ed i fornitori con conseguente necessità per il garante di far fronte alle sue obbligazioni”.
Inoltre i giudici di appello hanno rilevato che l’appellante non aveva fornito prova diretta che le banche avessero cessato di finanziare la debitrice principale e chiesto il rientro degli affidamenti alla stessa accordati a causa della notizia della sua segnalazione in Centrale Rischi.

Il ricorso per cassazione
Il garante ricorre in cassazione perché la corte territoriale, pur reputando abusiva ed illegittima la segnalazione in Centrale Rischi, ha negato il richiesto risarcimento del danno per ritenuta insussistenza del nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla concedente e l’evento prodotto, non tenendo conto che l’iscrizione indebita determinava per il soggetto ingiustamente segnalato un danno conseguente al peggioramento del proprio merito creditizio, con conseguenze gravi sull’accesso al credito e sul mantenimento in essere dello stesso. Rappresenta che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza di prova diretta della revoca degli affidamenti e della richiesta di rientro dei finanziamenti già erogati, sebbene tale circostanza fosse smentita dalla documentazione prodotta, dalla quale emergeva, al contrario, che una Banca aveva promosso azione recuperatoria — mediante richiesta di emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e del garante — che risaliva a periodo immediatamente successivo a quello della segnalazione “a sofferenza”; cosicché, secondo il principio del “più probabile che non”, era evidente la sussistenza di nesso di causalità tra l’evento dannoso, segnalazione a sofferenza del nominativo del debitore principale, ed il nocumento subito, ossia la repentina richiesta di ripianamento del debito ed il conseguente danno prodotto al garante segnalato.
Inoltre, i giudici di appello ritenuto che il mero accostamento del nominativo del garante alla posizione della debitrice non avesse potuto arrecare un pregiudizio alla sua reputazione commerciale.
La società di leasing ha invece rilevato che la sospensione del pagamento dei canoni di locazione era pretestuosa ed immotivata, dato che le spese riguardanti il mantenimento e la conservazione dell’immobile, in forza delle previsioni contrattuali, erano a totale carico dell’utilizzatrice e che, di conseguenza, la segnalazione in Centrale Rischi, che aveva seguito la formale messa in mora e la comunicazione di risoluzione del contratto, era del tutto legittima e costituiva atto dovuto secondo la buona prassi bancaria, non essendo l’intermediario tenuto a considerare ulteriori elementi di valutazione al fine di giustificare la segnalazione a sofferenza, essendo sufficiente il mero inadempimento del cliente nei suoi confronti, e ciò anche quando il credito era contestato;
Inoltre, sottolineava che il Tribunale era pervenuto alla conclusione che il fideiussore era stato semplicemente indicato in Centrale Rischi quale garante della società debitrice principale, ma non era mai stato segnalato a sofferenza, per cui non sussistevano i presupposti per la cancellazione della segnalazione del garante, né per la domanda di risarcimento dei danni.

La decisione della Cassazione
La corte di cassazione ha stabilito che il danno all’immagine «per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi» non può ritenersi sussistente «in re ipsa» dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”.
Tuttavia, il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza.
Le circostanze di fatto che fossero state attivate delle azioni di recupero coatto dei crediti, precedute da lettere di rientro nei confronti del debitore principale e dei suoi garanti e le appostazioni a sofferenza in prossimità temporale, oltre al diniego di accedere a finanziamenti personali da parte del garante, tutte puntualmente documentate si pongono in evidente contrasto con la ratio della decisione impugnata, che ha ritenuto non fornita la prova diretta che le banche avevano cessato di finanziare la debitrice principale e chiesto il rientro dagli affidamenti già accordati perché avevano appreso della sua segnalazione in Centrale Rischi.
Secondo la Cassazione la Corte d’appello ha trascurato di prendere in considerazione la vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e la revoca del finanziamento, con conseguente richiesta di rientro dall’esposizione debitoria e, quindi, di rilevare che l’iscrizione nella Centrale Rischi aveva determinato per il soggetto segnalato quanto meno l’impossibilità di continuare ad utilizzare le linee di credito in precedenza concesse e, a cascata, ha omesso di valutare il pregiudizio prodotto al ricorrente, che, rivestendo la qualità di socio ed avendo prestato fideiussione, ha dovuto far fronte con il proprio patrimonio alle richieste dei creditori, in difetto di pagamento da parte della debitrice principale.
Il rifiuto dell’l’erogazione di un prestito, per essere il garante accostato al debitore segnalato “a sofferenza”, documenta che l’accostamento del nominativo del garante alla posizione della debitrice è idoneo a compromettere la sua reputazione commerciale nonostante il garante non è stato segnalato come debitore in sofferenza essendo stata censita come tale solo la società da lui garantita..

Cass Civ Ord n° 29252/24

Dott. Francesco Leo

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