La questione non è particolarmente nuova, perché riguarda fatti del 2005, ma ha avuto clamore mediatico alla fine del 2023 grazie ad un’Ordinanza della cassazione particolarmente favorevole per chiunque avesse stipulato un mutuo indicizzato al tasso Euribor tra il 2005 ed il 2008
La Commissione Europea ha accertato, con una decisione del 4 dicembre 2013 ed una successiva del 7 dicembre 2016, che nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, alcune banche Europee che facevano e fanno parte del Panel che determina le quotazioni dei tassi Euribor, hanno violato l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che proibisce le intese restrittive della concorrenza. In sostanza la commissione ha sanzionato gli istituti di credito per avere manipolato l’Euribor creando un’asimmetria informativa nel mercato, con l’obiettivo di influenzare i tassi a proprio favore.
Tale decisione del 2013 ha posto il problema di verificare la validità dei contratti di mutuo indicizzati al tasso Euribor in tutti i paesi membri dell’unione, e quindi anche in Italia.
Le contestazioni mosse in Italia hanno riguardato la nullità delle clausole determinative del tasso di interesse indicizzato all’Euribor, visto che tale indice è stato manipolato ed il diritto di richiedere risarcimento del danno patito dai clienti che hanno contratto un mutuo indicizzato Euribor tra dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008. Infatti, il diritto al risarcimento del danno sarebbe conseguente ad un vizio della volontà contrattuale al momento della stipula. Tale vizio della volontà contrattuale è il presupposto, addirittura, della possibilità di annullare il contratto di mutuo.In questo contesto, è intervenuta la Corte di Cassazione.
Con l’Ordinanza del 13 dicembre 2023 n. 34889. Questa Ordinanza è particolarmente importante per il fatto che agevola l’onere della prova a carico dei mutuatari, agevolando così la possibilità di ottenere il ricalcolo dell’ammortamento ai tassi minimi dei BOT, secondo l’art. 117 TUB, e chiedere il rimborso degli interessi pagati in eccesso. Tale agevolazione riviene dal fatto che la decisione della Commissione Europea è considerata
dalla Cassazione in questa Ordinanza prova privilegiata ed è, quindi, molto utile per i mutuatari.
Nel 2024 con la Sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024 la Cassazione è intervenuta nuovamente sulla questione confermando in parte la decisione del 2023, ma di fatto restringendone la portata. Infatti, la nuova pronuncia del 2024 ha chiarito che per stabilire se un contratto di mutuo possa considerarsi nullo, occorre verificare se esso sia un contratto “a valle”, e quindi “figlio”, di quelle intese restrittive della concorrenza che hanno alterato l’Euribor e che sono state sanzionate dalla Commissione Europea nel 2013 e nel 2016. Secondo la Cassazione ciò è possibile anche se si dimostra che uno dei contraenti era a conoscenza dell’intesa e intendeva avvalersene.
Successivamente, a giugno 2024 con l’Ordinanza 19900/24 la I Sezione della Cassazione ritorna sull’argomento, affermando che la nullità non può essere estesa a tutti gli istituti di credito indiscriminatamente, ma può valere solo per le banche cha hanno partecipato all’intesa anticoncorrenziale. In sostanza, secondo la Cassazione un accordo vietato, e quindi illegittimo, non può travolgere un contratto stipulato legittimamente tra parti estranee all’accordo vietato.
A questo punto, occorre chiarire che il “cartello” di banche sanzionate per avere violato la normativa europea sulla concorrenza era composto da Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland. Dunque nessuna banca Italiana è stata sanzionata per avere partecipato all’intesa restrittiva della concorrenza, pertanto seguendo i principi sanciti dalla Cassazione nel maggio del 2024, sarebbe preclusa ogni contestazione sui mutui stipulati in Italia.
Evidentemente no, infatti, il 7 novembre 2024 una nuova e molto interessante Ordinanza della Cassazione ha rimesso la questione relativa alla nullità dell’Euribor alle Sezioni Unite. L’ordinanza n. 28772/24 solleva una importante questione, ossia che il sistema di determinazione del tasso Euribor è promosso dalla Federazione delle Associazioni Bancarie Europee (EBF), alla quale partecipa l’ABI, a cui sono associate tutte le banche italiane, con la conseguenza che anche una piccola banca associata all’ABI deve ritenersi coinvolta nell’intesa anticoncorrenziale, visto che l’ABIU è nell’EBF. Pertanto, la banca chiamata in giudizio per la nullità della clausola determinativa del tasso Euribor deve dare la prova di non avere nessuna responsabilità poiché l’Euribor è frutto di una manipolazione
gestita dal sistema bancario secondo precisi criteri prestabiliti dall’EBF che alterano i valori di mercato e violano, per quanto riguarda l’Italia, l’art. 2, comma 2, lett. a, della l. n. 287/1990 e l’art. 101 del trattato europeo.
In sintesi, il fatto che tutte le banche italiane siano iscritte all’Associazione Bancaria Italiana e che questa a sua volta faccia parte delle Associazioni Bancarie Europee, potrebbe provare la partecipazione della banca Italiana all’intesa anticoncorrenziale.
La Cassazione ritenendo fondato questo motivo e rilevando il contrasto giurisprudenziale tra le due pronunce della Terza Sezione e quella della Prima Sezione ha interpellato le Sezioni Unite affinchè decidano se il contratto di mutuo parametrato all’Euribor, costituisca un negozio “a valle” rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, e quindi sia possa essere considerato frutto dell’intesa restrittiva indipendentemente dalla partecipazione dell’istituto di credito mutuante all’accordo illegittimo, e se l’alterazione dell’Euribor rappresenti una causa di nullità, anche nei casi in cui la banca mutuante non abbia direttamente partecipato all’intesa vietata.
Cass Civ Ord. Sez. 3 N. 28772 del 07/11/2024
Dott. Francesco Leo