Il piano di rientro non sana la nullità delle clausole contrattuali preesistenti, l’Ordinanza n° 13666/25 della Cassazione

Il piano di rientro, Ordinanza n° 13666/25 della Cassazione

 

Il piano di rientro, Ordinanza n° 13666/25 della Cassazione

La Suprema Corte stigmatizza, nell’Ordinanza in commento, l’importanza della convenzione alla base di rapporto bancario di conto corrente o di apertura di credito per valutare la legittimità degli addebiti per interessi, commissioni sull’affidamento spese ed altri oneri confluiti sul conto corrente.
In particolare, secondo la Cassazione è sempre necessario che alla base del rapporto sia stipulato un contratto scritto ai sensi dell’art. 117 TUB e che nell’ambito dell’accertamento del legittimo saldo sia depositato il contratto stesso.

Cos’è un Piano di rientro?

Il piano di rientro è un accordo stipulato tra la banca ed il cliente mediante il quale rientra gradualmente, secondo condizioni predefinite, del saldo debitore dell’apertura di credito, in tutto o in parte. Nel video si approfondiscono i principali rischi e aspetti da attenzionare in un piano di rientro. https://www.youtube.com/watch?v=p1Yj_YRUs5E
Generalmente con il piano di rientro il cliente si riconosce debitore dell’importo indicato dalla banca con l’ultimo saldo dell’estratto conto e riconosce altresì la correttezza dell’operato della banca fino alla stipula del piano di rientro riconoscendo l’esistenza di valide condizioni.

Il piano di rientro può sanare clausole nulle?

La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che la stipula del piano di rientro non preclude la possibilità di contestare le clausole contrattuali e non esonera la banca dal fatto di dover documentare l’avvenuta pattuizione per iscritto delle condizioni applicate al rapporto di apertura di credito a norma dell’art. 117 TUB. Tali principi sono stati espressi nell’Ordinanza ordinanza n° 13666/25 si pone in continuità con Cass. Civ. Sez. VI, Ord 2855/2022 https://www.kipling90.com/piano-di-rientro/ .

Il piano di rientro può sanare la mancanza del contratto di conto corrente?

Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti, pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non è esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente.
Questo è il principio sancito dalla Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 13666/2025

Dott. Francesco Leo

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