Leasing immobiliare e interessi di mora usurari: la clausola di salvaguardia non legittima l’applicazione di tassi usurari alla stipula

Salvaguardia del Leasing illegittima con tassi usurai

L’articolo 1, comma 1, DL 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001 stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vangano convenuti interessi usurari è nulla. Il riferimento è, senza dubbio, alla sua originaria pattuizione.

La clausola “di salvaguardia”, come segnala il nome, è finalizzata a proteggere i contraenti dall’applicazione di una clausola, nella specie quella afferente l’applicazione dei tassi moratori, e non direttamente da sé stessa. Dunque la “salvaguardia” consiste nell’impedire che l’applicazione delle variazioni dei tassi d’interesse, previste nella clausola determinativa della mora, conducano all’applicazione di un tasso invalido poiché eccedente i limiti di legge (L.108/96).

Lo scopo della clausola di salvaguardia consiste nel mantenimento della eventuale fluttuazione del saggio di interessi di mora convenuti entro il tasso soglia. Pertanto la clausola di salvaguardia ha la finalità di “vigilare” e porre rimedio a quanto può accadere posteriormente alla stipula del contratto nei casi in cui è prevista l’applicazione di interessi di mora.

La clausola determinativa del tasso d’interesse, invece prevede l’ammontare del tasso d’interesse e la sua applicazione. Dunque, è piuttosto evidente che la clausola di salvaguardia e la clausola determinativa del tasso d’interesse al momento della stipula hanno ciascuna un autonomo scopo ed una propria autonomina.

Pertanto, indipendentemente dalla clausola di salvaguardia, la clausola determinativa del tasso d’interesse deve rispettare autonomamente il principio per il quale gli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, non devono superare il limite stabilito dalla legge.

Ne consegue che una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo, ma può diventare illegittimo a causa dalle sue variazioni fisiologiche; invece, non può impedire che sia considerata nulla una clausola nata nulla poiché in contrasto con  l’articolo 1, comma 1, d.l. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001.

Quindi la clausola di salvaguardia offre tutela limitatamente alla sopravvenienza di interessi usurari, e non può sanare l’usurarietà alla stipula, atteso che essa rende radicalmente nulla la clausola determinativa del tasso d’interesse.

Pertanto nel Leasing non può essere invocata la clausola di salvaguardia allo scopo di consentire l’applicazione interessi di mora calcolati con parametri alternativi rispetto a quelli determinativi del tasso di mora, sebbene volti a contenere l’interesse moratorio entro i limiti di legge. Tanto, attesa la nullità della clausola determinativa degli interessi di mora in quanto

Dott. Francesco Leo

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