
LA PARTE HA DIRITTO DI RICEVERE LE SPESE NECESSARIE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI DEL PROPRIO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NOMINATO NELL’AMBITO DI UNA CTU (Cass Civ Ord Sez. TERZA CIVILE, Ordinanza n.6949 del 23/03/2026) Con Ordinanza 6949/26, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “๐๐ข ๐ฏ๐ฐ๐ฎ๐ช๐ฏ๐ข ๐ฅ๐ช ๐ถ๐ฏ ๐ค๐ฐ๐ฏ๐ด๐ถ๐ญ๐ฆ๐ฏ๐ต๐ฆ ๐ฅ๐ช ๐ฑ๐ข๐ณ๐ต๐ฆ ๐ง๐ข ๐ฑ๐ณ๐ฆ๐ด๐ถ๐ฎ๐ฆ๐ณ๐ฆ ๐ฅ๐ฆ ๐ง๐ข๐ค๐ต๐ฐ ๐ค๐ฉ๐ฆ ๐ญ๐ข ๐ฑ๐ข๐ณ๐ต๐ฆ ๐ข๐ฃ๐ฃ๐ช๐ข ๐ข๐ด๐ด๐ถ๐ฏ๐ต๐ฐ ๐ญ’๐ฐ๐ฃ๐ฃ๐ญ๐ช๐จ๐ข๐ป๐ช๐ฐ๐ฏ๐ฆ ๐ฅ๐ช ๐ณ๐ฆ๐ฎ๐ถ๐ฏ๐ฆ๐ณ๐ข๐ณ๐ญ๐ฐ, ๐ข๐ช ๐ด๐ฆ๐ฏ๐ด๐ช ๐ฅ๐ฆ๐ญ๐ญ’ ๐ข๐ณ๐ต. 1709 ๐ค.๐ค. ๐๐ฆ๐ณ๐ต๐ข๐ฏ๐ต๐ฐ ๐ญ๐ข ๐ณ๐ฆ๐ญ๐ข๐ต๐ช๐ท๐ข ๐ด๐ฑ๐ฆ๐ด๐ข, ๐ช๐ฏ ๐ฒ๐ถ๐ข๐ฏ๐ต๐ฐ ๐ณ๐ช๐ฆ๐ฏ๐ต๐ณ๐ข๐ฏ๐ต๐ฆ ๐ฏ๐ฆ๐ญ๐ญ๐ฆ ๐ด๐ฑ๐ฆ๐ด๐ฆ ๐ฅ๐ช ๐ญ๐ช๐ต๐ฆ ๐ฅ๐ช ๐ค๐ถ๐ช ๐ข๐ญ๐ญ’๐ข๐ณ๐ต. 91 ๐ค.๐ฑ.๐ค., ๐ท๐ข ๐ญ๐ช๐ฒ๐ถ๐ช๐ฅ๐ข๐ต๐ข ๐ฆ๐น ๐ฐ๐ง๐ง๐ช๐ค๐ช๐ฐ ๐ข ๐ฑ๐ณ๐ฆ๐ด๐ค๐ช๐ฏ๐ฅ๐ฆ๐ณ๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ญ๐ญ’๐ข๐ท๐ท๐ฆ๐ฏ๐ถ๐ต๐ข ๐ฅ๐ช๐ฎ๐ฐ๐ด๐ต๐ณ๐ข๐ป๐ช๐ฐ๐ฏ๐ฆ ๐ฅ๐ฆ๐ญ ๐ณ๐ฆ๐ญ๐ข๐ต๐ช๐ท๐ฐ ๐ฆ๐ด๐ฃ๐ฐ๐ณ๐ด๐ฐ, ๐ด๐ข๐ญ๐ท๐ฐ ๐ค๐ฉ๐ฆ ๐ญ’๐ข๐ญ๐ต๐ณ๐ข ๐ฑ๐ข๐ณ๐ต๐ฆ ๐ฅ๐ช๐ฎ๐ฐ๐ด๐ต๐ณ๐ช ๐ค๐ฉ๐ฆ ๐ญ๐ข ๐ฑ๐ณ๐ฆ๐ด๐ต๐ข๐ป๐ช๐ฐ๐ฏ๐ฆ ๐ด๐ช๐ข ๐ข๐ท๐ท๐ฆ๐ฏ๐ถ๐ต๐ข ๐ข ๐ต๐ช๐ต๐ฐ๐ญ๐ฐ ๐จ๐ณ๐ข๐ต๐ถ๐ช๐ต๐ฐ ๐ฐ ๐ช๐ญ ๐ฅ๐ฆ๐ฃ๐ช๐ต๐ฐ ๐ด๐ช๐ข ๐ข๐ญ๐ต๐ณ๐ช๐ฎ๐ฆ๐ฏ๐ต๐ช ๐ฆ๐ด๐ต๐ช๐ฏ๐ต๐ฐ”. Quindi la Suprema Corte fa rientrare tra le spese di giudizio i compensi della, spesso fondamentale, difesa tecnica posta in essere dal CTP. La pronuncia stabilisce che non รจ necessario che la parte dimostri di avere effettivamente corrisposto i compensi allegando , ad esempio la fattura, ma รจ sufficiente che vi sia stata la nomina del CTP nell’ambito di una CTU. Tanto rende la difesa tecnica “necessaria” e, poichรจ tale attivitร si presume a titolo oneroso, non rileva che la parte dimostri di avere effettivamente pagato il compenso del proprio CTP. Le spese che la parte ha sostenuto – o dovrร sostenere – per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano pacificamente tra le “spese processuali” di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c.: esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore (principio pacifico e da tempo: in tal senso si vedano giร , ex multis, Cass. Sez. 2, 03/03/1972, n. 625; Cass. Sez. 3, 06/06/1972, n. 1752; Cass. Sez. L., 25/11/1975, n. 3946; Cass. Sez. 2, 05/11/1977, n. 4707; Cass. Sez. 3, 12/09/1978, n. 4123; Cass. Sez. 1, 11/06/1980, n. 3716; Cass. Sez. 3, 16/06/1990, n. 6056; Cass. Sez. 2, 23/12/1993, n. 12759).
Se dunque le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari delle altre, come le altre debbono essere trattate: e dunque andranno liquidate d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte.
Se le spese di consulenza vanno liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, รจ irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; cosรฌ come รจ irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso.
Quel che รจ necessario รจ che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
E l’assunzione dell’obbligazione รจ implicita nel conferimento dell’incarico professionale al consulente, dal momento che il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), e che nel contratto di prestazione d’opera professionale (quale รจ quello che lega la parte al suo consulente) la determinazione del compenso non รจ elemento essenziale, e puรฒ essere stabilita anche dal giudice (art. 2233 c.c.).
Un’altra questione molto rilevante รจ relativa alla quantificazione dei compensi che viene determinata facendo ricorso alle tariffe professionali o, in mancanza, alle tariffe utilizzate per la liquidazione del CTU (DM 182/02 art. 2).