Il piano di rientro con ricognizione di debito non ha effetto sanante di anatocismo

 

Secondo quanto stabilito dalla Corte d’appello di Bologna con la Sentenza n° 2520/18 il piano di rientro, con relativa ricognizione di debito e dichiarazione del correntista circa la legittimità dell’operato della banca, non sana i vizi del rapporto, neppure l’anatocismo, anche se successivo al 2000.

L’origine dalla vicenda
La vicenda, comunemente a tutte le contestazioni di questo tipo, trae origine dalla contestazione del saldo di conto corrente posta in essere dal cliente nei confronti della banca.
La fattispecie oggetto di pronuncia era ulteriormente complicata dalla presenza di un piano di rientro dell’esposizione debitoria generata dal conto corrente ordinario e connesso conto anticipi.

I Fatti
In sintesi, nel 2007 una importante società operante nel settore agricolo, all’esito di diversi eventi che condizionarono l’attività produttiva del settore agro alimentare, gravemente acuita nel 2008 dall’introduzione delle Quote latte, si trovò a dover rinegoziare i rapporti di affidamento in essere con la banca.
L’istituto di credito, condannato successivamente in primo e secondo grado, richiese il rientro mediante il pagamento “concordato” tra le parti di € 10.000 mensili.
L’imprenditore dopo aver sottoscritto, suo malgrado, il piano di rientro scritto dalla banca e nella consapevolezza di tutti gli attori della vicenda circa la gravosità del piano medesimo in quel momento storico, fece analizzare il rapporto intrattenuto con l’istituto.

La causa di primo grado
La perizia econometrica posta in essere da chi scrive, portò alla luce innumerevoli manchevolezze nei contratti e conseguentemente la presenza di numerosi addebiti illegittimi. Tanto che l’ingente esposizione debitoria indicata negli estratti conto, si trasformò in un credito della società correntista.
In primo luogo si accertò l’inesistenza di contratti di apertura di credito che indicassero l’ammontare degli affidamenti concessi e le condizioni da applicare al rapporto.
Tale gravissima lacuna non fu sanata neppure all’esito della costituzione della banca, che si limitò a depositare un semplice contratto di conto corrente di deposito (leggi la differenza tra contratto di conto corrente di deposito e contratto di apertura di credito).
Rispetto all’esame di tale documento il CTU nominato dal Tribunale di Forlì chiarisce che “il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza del 31 gennaio 2000 per quanto attiene le condizioni economiche e la capitalizzazione rinvia ad un modulo a parte non rinvenuto”.

Il piano di rientro
La difesa dell’istituto di credito ha insistito affinché il Giudice conferisse validità all’ “accordo di rientro” stipulato tra le parti nel 2007.
Con tale accordo le parti davano reciproco atto dell’esistenza dell’esposizione debitoria così come ricavabile dagli estratti conto dell’epoca, nonché della regolarità dello svolgimento del rapporto, anche precedentemente alla stipula del piano di rientro medesimo.
In particolare, il cliente-correntista asseverava e conferiva validità a tutte le condizioni applicate dalla banca, anche precedentemente alla stipula del piano di rientro medesimo.
All’esito di tali ricognizioni erano stabilite le modalità di rientro dall’esposizione debitoria e venivano concesse dal cliente a favore della banca, ulteriori garanzie, rispetto a quelle già rilasciate.
La perizia econometrica acclarò, ovviamente, la non rispondenza alla realtà del saldo indicato nel piano di rientro, rendendo così possibile la contestazione integrale di quest’ultimo.
 
 La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Forlì ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni poste in essere dalla società correntista.
La CTU prese in considerazione diverse ipotesi di calcolo, alcune delle quali ritenevano legittime le condizioni praticate dalla banca, proprio in base al piano di rientro.
Il Giudice di prime cure ritenne che il piano di rientro non avrebbe potuto sanare i vizi e le illegittimità contrattuali eccepiti dalla correntista: “La dichiarata nullità sussiste ancorché l’attrice si sia determinata a concludere un contratto di apertura di credito finalizzato al rientro del debito maturato nei rapporti di conto corrente in questione”.
Né al piano di rientro “poteva attribuirsi efficacia sanante del contratto parzialmente nullo, fattispecie peraltro neppure prevista dall’ordinamento”. (Cfr Trib. Forlì Sent. 168/2011 Dott. F. Cortesi)
Il Tribunale ha ritenuto così di accogliere l’ipotesi computistica sviluppata dal CTU che escludeva tutti gli addebiti effettuati dalla banca per intererssi ultralegali, spese, CMS giorni valuta, e ricalcolava il saldo, sia sull’apertura di credito in conto ordinario che sul conto anticipi SBF, applicando unicamente il tasso minimo dei BOT ai sensi dell’art. 117 TUB.

La questione anatocismo
La CTU acclarò la presenza di interessi anatocistici ed il Giudice ne dispose l’eliminazione anche successivamente al 2000 ritenendo che “ogni previsione anatocistica, pur se introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR deve considerarsi peggiorativa, per cui non essendo sufficiente la comunicazione del mero adeguamento, approvazione espressa di cui, come rilevato dal CTU, non vi è prova”. (Cfr Trib. Forlì Sent. 168/2011 Dott. F. Cortesi)
All’esito di tutte tali considerazioni il Tribunale ha dichiarato l’inesistenza dell’esposizione debitoria oggetto di rientro e la presenza di un credito di oltre € 27’000,00 a favore della correntista.

L’appello
La banca ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato il piano di rientro e la sua efficacia sanante delle condizioni praticate e dell’anatocismo, propose appello.
Atteso che la CTU già in primo grado contemplava tra le ipotesi ricostruttive del saldo anche quella che conferiva validità al piano di rientro, non fu posta in essere alcuna attività istruttoria con riferimento allo sviluppo di ulteriori ricostruzioni contabili.
Sicché il processo di appello si è basato essenzialmente sulla valutazione degli unici due contratti depositati agli atti di causa, ossia l’originario contratto di conto corrente del 2000 ed il piano di rientro del 2007.
Con riferimento al primo, come già rilevato in primo grado, esso non è stato ritenuto idoneo a regolare il rapporto, visto che tra l’altro non prevedeva alcuna delle condizioni nei fatti applicate all’apertura di credito.
La decisione della Corte d’Appello di Bologna, si è pertanto soffermata sul piano di rientro.

La Sentenza 2520/18 della C d A di Bologna
Secondo il Collegio il piano di rientro non ha effetto sanante delle invalidità che viziano il rapporto.
Ed invero, il piano di rientro e le dichiarazioni in esso contenute, non provano che il correntista abbia inteso rinunciare a far valere le pretese azionate in giudizio.
Anche volendo qualificare tale accordo di rientro come riconoscimento del debito, giova ricordare che  l’art. 1988 cc attribuisce alla promessa di pagamento e alla ricognizione di debito l’effetto di invertire l’onere della prova  circa l’esistenza  di una legittima causa petendi e consente, dunque, alla parte che ha effettuato tali dichiarazioni di provare che il rapporto posto a fondamento del negozio non è sorto o è invalido, facoltà di cui si è avvalsa parte attrice” (cfr CdA Bologna Sent. 2520 del 10/10/2018).
Alla luce di tali presupposti appare evidente che il piano di rientro non ha alcun effetto sanante delle illegittimità presenti sul conto corrente, compreso l’anatocismo, anche se successivo al 2000.

Leggi sentenza

Kipling Revisione Bancaria