Revoca della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo e accertamento per addebiti illegittimi.
Il 22 agosto 2017 è stato notificato ad un’azienda a gestione familiare un Decreto Ingiuntivo di circa 280.000 euro. L’importo è relativo al saldo delle aperture di credito in conto ordinario e dei conti anticipi intrattenuti per oltre un decennio con un primario istituto di credito che improvvisamente ha proceduto alla revoca del fido.
Come ogni impresa a conduzione familiare, ciascuno dei soci, al momento della concessione dell’affidamento, aveva rilasciato una fideiussione omnibus. Ogni fideiussione personale garantisce fino all’importo di 330.000 euro.
Allo scopo di aggredire il patrimonio personale dei soci, oltre che il patrimonio immobiliare dell’azienda, l’istituto di credito ha chiesto la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo.
Un Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo consente al creditore di iscrivere immediatamente ipoteca giudiziale su tutto il patrimonio immobiliare del debitore e dei suoi garanti, nonché di intraprendere tempestivamente l’esecuzione immobiliare per il recupero coatto delle somme ingiunte.
Ovviamente, il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo consente al creditore, in questo caso la banca, di aggredire un patrimonio molto più ricco e consistente rispetto alle garanzie originarie ed alle somme richieste. Per tale ragione la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo è estremamente pregiudizievole per il debitore e per i suoi garanti.
Nel settembre 2017, temendo le nefaste conseguenze della provvisoria esecuzione dell’ingiunzione di pagamento, i soci e garanti, hanno fatto esaminare allo studio professionale Kipling Revisione Bancaria il decreto ingiuntivo unitamente alle scritture contabili ed ai contratti ad esso allegati.
La perizia Kipling predisposta dal Dott. Francesco Leo ha portato alla luce diversi aspetti di illegittimità del Decreto Ingiuntivo.
Infatti, oltre all’applicazione di Anatocismo ed Usura bancaria sui conti correnti, si è potuto riscontrare il mancato adeguamento delle condizioni applicate rispetto ai contratti, nonché la violazione delle norme che disciplinano i contratti bancari.
Il 14 agosto 2018 a quasi un anno dalla notifica del decreto ingiuntivo il Tribunale di Roma, viste le consistenti contestazioni nel merito degli affidamenti bancari emerse con la perizia di parte, ha deciso di negare la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo. Scongiurati i gravi pregiudizi della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo si potranno accertare mediante una CTU le illegittimità perpetrate nel corso degli anni sui conti della società, quali illegittimo anatocismo, usura bancaria, applicazione di tassi ultralegali e CMS non dovute.
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Kipling Revisione Bancaria