Criteri di scelta del tasso soglia usura nei rapporti di mutuo e finanziamento

Sentenza revoca del decreto ingiuntivo per la cessione del credito nei confronti del fideiussore

Il Tribunale di Taranto, accogliendo le tesi della difesa dell’opponente sul punto, ha statuito che la sottoscrizione in qualità di coobbligato di un contratto avente ad oggetto il finanziamento richiesto da un altro soggetto (obbligato principale e beneficiario) non produce alcun effetto. Il ‘coobbligato’ come tale non è in alcun modo vincolato verso il creditore, perché il contratto di finanziamento è nullo per difetto di causa nella parte che lo riguarda. Riconoscendo, pertanto, nella posizione del “coobbligato” una chiara funzione di garanzia, ha riqualificato tale rapporto alla stregua di una fideiussione, con la conseguenza di ritenere applicabile la disciplina prevista all’art. 1957 c.c., non prevista nel contratto originario. il decreto ingiuntivo, pertanto, è stato revocato nei confronti del coobbligato.
L’ottimo risultato è stato conseguito dall’Avv Gianfredi Perrucci

 

Dott. Francesco Leo

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