Revoca d’urgenza segnalazione sofferenze in Centrale Rischi

Ai fini della segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d’Italia è necessario che la banca segnalante operi una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo fondare tale segnalazione sul solo rapporto banca-cliente anche se critico.
La segnalazione operata in assenza di tale presupposto è illegittima e deve essere cancellata.
Tanto è quanto statuisce il Tribunale di Isernia con ordinanza del 5 maggio 2014, sulla base di una consulenza tecnico contabile predisposta dalla Kipling s.r.l, nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
In particolare, il Tribunale accolto il ricorso della società illegittimamente segnalata, ritenendo che ai fini della segnalazione a sofferenza non è sufficiente la sussistenza della sola criticità nel rapporto banca-cliente.
Invero, la valutazione prodromica alla segnalazione a sofferenza deve necessariamente riguardare la generale situazione finanziaria del cliente.
In particolare, il Giudice non si è soffermato a vagliare esclusivamente le ragioni di credito della banca, viepiù che esse nelle more del procedimento d’urgenza sono oggetto di specifica contestazione relativamente alla effettiva consistenza del saldo dare-avere.
Il Tribunale ha ritenuto invece doveroso considerare ai fini della valutazione:
a) il volume d’affari della società nel periodo oggetto di segnalazione;
b) la sussistenza di tutti gli indizi che comprovano il regolare svolgimento della normale attività d’impresa (commesse, contratti, ordini, ecc…);
c) la presenza di eventuali iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli per la banca segnalante;
d) la sussistenza di eventuali azioni esecutive conto il cliente segnalato.
All’esito di tali accertamenti, il giudicante rileva che se anche la somma richiesta dalla banca risultasse effettivamente dovuta, comunque risulterebbe integrato il requisito del fumus boni juris – per l’ottenimento del provvedimento di cancellazione.
Per quanto concerne, invece, il periculum in mora – ulteriore requisito per l’ottenimento della cancellazione – esso consiste nel discredito commerciale che la segnalazione causa nei confronti dei diversi interlocutori dell’impresa, in primis le banche. Tanto giacché la segnalazione a sofferenza cagiona l’impossibilità di accedere al credito e l’inesorabile recesso da parte delle banche dei crediti già concessi.

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Kipling Revisione Bancaria