Richiesta di rientro: il tribunale condanna la banca
Dalla richiesta di rientro immediato alla sentenza che riconosce l’inesistenza dell’esposizione debitoria e condanna la banca a restituire oltre 54.000 euro quale maggior credito vantato dal correntista.
La vicenda ha inizio quando la Banca fa pervenire ad una società di costruzioni, sua cliente, richiesta di rientro immediato di euro 274.693,02 riveniente dall’apertura di credito in conto corrente, dal fido per anticipo fatture e dall’apertura di credito con affidamento in conto anticipi SBF.
Venuti meno i rapporti di credito e non avendo alternative immediatamente percorribili, l’imprenditore deve sottoscrivere un pesante piano di rientro, con rate da euro 10.000,00 mensili oltre interessi e spese.
Oggetto dell’“accordo” è il riconoscimento della legittimità del credito vantato dalla banca, di cui l’impresa ed i fideiussori si dichiarano debitori nell’ammontare indicato dalla banca, nonché la dichiarazione di validità di tutte le condizioni applicate dalla banca – anatocismo compreso – per il passato e per il futuro.
La sottoscrizione del piano di rientro è volta a legittimare in tutto e per tutto l’operato della banca rendendo apparentemente inoppugnabili i rapporti a rientro.
La perizia di parte predisposta dal Dott. Francesco Leo dello studio professionale Kipling Revisione Bancaria, invece, rivela che in realtà l’esposizione debitoria non esiste e che anzi a causa degli addebiti per interessi ultralegali, CMS, DIF, CIV, spese, oneri connessi all’erogazione del credito e Anatocismo il saldo è nella realtà dei fatti a credito della società e non a debito di euro 274.693,02, come indicato negli estratti conto e nel piano di rientro.
Infatti l’addebito di tutte le nominate voci di costo è stato così ingente da innescare un circolo vizioso che ha creato un vero e proprio ammanco nei conti dell’impresa di costruzioni.
La consulenza di parte è stata oggetto di attento studio da parte del Giudice, che nominato un esperto contabile di propria fiducia ha fatto replicare i conteggi. Anche dalla rielaborazione contabile richiesta dal Tribunale i conti della società sono risultati a credito della stessa per l’importo di euro 54.205,09. Pertanto il credito vantato dalla banca ed oggetto di domanda riconvenzionale è stato dichiarato inesistente.
Il Tribunale di Torre Annunziata evidenziando il particolare pregio della difesa svolta dal procuratore di parte attrice, Avv. Emilio De Stefano, ha pienamente soddisfatto le domande della società correntista confermando punto per punto tutte le anomalie bancarie riscontrate nella consulenza tecnica di parte predisposta dal dott. Francesco Leo.
Ma v’è di più. Nella decisione che stabilisce la condanna dell’istituto di credito, il Tribunale ha valutato – evidentemente – in maniera negativa, il fatto che, nonostante le risultanze contabili, la banca abbia rifiutato qualsiasi ipotesi di accordo.
Dalla richiesta di rientro immediato da parte della banca, la vicenda si è conclusa con una sentenza a favore del correntista.
Leggi sentenza
Kipling Revisione Bancaria